Limite ai trasferimenti nel nuovo Ccnl dei dirigenti aziende di servizi di pubblica utilità
Il 16 ottobre tra Confservizi e Federmanager è stato sottoscritto l'accordo di rinnovo per il Ccnl applicabile ai dirigenti delle aziende dei servizi di pubblica utilità. Il contratto ha durata quadriennale con decorrenza 1° gennaio 2019 e scadrà il 30 dicembre 2022.
Trattamento economico minimo complessivo di garanzia
Il trattamento economico minimo complessivo di garanzia per i dirigenti è pari a 69.000,00 euro annui, a valere dall'anno 2020, elevato a 72.000,00 euro dal 2022 e poi a 75.000,00 euro dal 2023.
Malattia
Il periodo di aspettativa viene elevato a 12 mesi su richiesta del dirigente, nel caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comportino l'impiego di terapie salvavita.
Copertura assicurativa
A decorrere dal 1° gennaio 2020 l'azienda provvederà a stipulare con il dirigente una polizza che assicuri, una sola volta, in caso di morte o di invalidità permanente tale da ridurre in misura superiore ai 2/3 la capacità lavorativa specifica del dirigente, una somma, in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, pari a 200.000,00 euro se il dirigente non ha né figli né coniuge a carico e pari a 300.000,00 euro quando il nucleo familiare è composto da familiari a carico del dirigente stesso.
Al dirigente verranno trattenuti annualmente 200,00 euro per concorrere al costo relativo al suddetto premio assicurativo.
Trasferimento del dirigente
Il trasferimento individuale non può essere effettuato nei confronti del dirigente che ha compiuto il 55° anno di età. Se il dirigente dovesse avere figli minori di età, il trasferimento individuale non può essere previsto nei confronti di chi ha compiuto il 50° anno.
Previdenza complementare
A decorrere dal 1° gennaio 2020 la contribuzione al Fondo di previdenza complementare Previndai è stabilita come segue:
- a carico ditta, nella misura minima del 4% della retribuzione globale lorda percepita da ciascun dirigente in servizio, da applicarsi fino al limite di 180.000,00 euro annui;
- a carico dei dirigenti, nella misura minima stabilita;
- è facoltà dell'azienda farsi carico di una quota della contribuzione dovuta dal dirigente stesso fino al limite del 3%.
L'impresa può inoltre liberamente scegliere se anticipare la contribuzione minima prevista a carico del dirigente dal 1° gennaio 2020.
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