Rapporti di lavoro

Il patto di non concorrenza si paga

di Massimo Battazza

L’articolo 1751 bis, comma 2 del Codice civile, introdotto dall’articolo 23 legge 422/2000 prevede che «L’accettazione del patto di non concorrenza comporta, in occasione della cessazione del rapporto, la corresponsione all’agente commerciale di una indennità di natura non provvigionale». Dal 1° giugno 2001 il patto di non concorrenza in materia agenziale è pertanto divenuto tipicamente oneroso. La Corte di cassazione con la sentenza 12127/2015 ha enunciato due importanti principi di diritto in materia...