Accredito figurativo dei periodi di Lsu
La contribuzione figurativa - utile ai soli fini del diritto a pensione - derivante dallo svolgimento di attività socialmente utili autofinanziate da Regioni e enti locali, deve essere riconosciuta anche se si tratta di progetti non convenzionati con l'Inps, ovvero convenzionati solo per brevi periodi, comunque inferiori al periodo complessivo di svolgimento delle attività socialmente utili.
Con la circolare 188 del 7 ottobre 2016 l'Inps, sulla base di direttive ministeriali, estende la copertura figurativa ai fini del diritto alla pensione e non alla misura, anche a quei Lsu impiegati in progetti finanziati direttamente da Regioni, Comuni e Province i cui oneri non sono stati posti a carico del Fondo per l'occupazione.
Copertura previdenziale - Prima di indicare le condizioni e gli adempimenti a carico degli enti interessati, riepiloghiamo brevemente la disciplina della copertura previdenziale dei periodi di lavoro svolti come Lsu.
L'Inps ha riconosciuto d'ufficio la contribuzione figurativa utile, fino al 31 luglio 1995, ai fini del diritto e della misura della pensione e, dal 1° agosto 1995 in poi, ai soli fini del raggiungimento dei requisiti assicurativi del diritto a pensione e non per la misura.
Successivamente il Dlgs 81/2000 ha previsto la copertura figurativa ai fini del diritto a pensione esclusivamente nei confronti dei lavoratori Lsu impegnati in progetti a carico del Fondo per l'Occupazione.
Regioni ed enti locali hanno potuto beneficiare di tale regime e quindi della copertura figurativa, purché i relativi Lsu in parte finanziati dagli stessi enti fossero inclusi nelle convenzioni stipulate con l'Inps, con obbligo di versamento, da parte degli enti utilizzatori, degli oneri derivanti dall'accredito della contribuzione figurativa.
Lsu non convenzionati - Con La determina presidenziale n. 154/2015 l'Inps ha recepito le indicazioni ministeriali relativamente al riconoscimento della contribuzione figurativa per attività socialmente utili svolte presso Regioni/Enti locali non in regime di convenzione con l'Inps stesso.
Si deve trattare però di progetti regolarmente approvati a suo tempo dalle Commissioni Regionali per l'impiego (C.R.I.), anteriormente alla data di entrata in vigore del Dlgs n. 81/2000; gli stessi possono essere stati successivamente prorogati e gli enti utilizzatori devono aver provveduto direttamente alla corresponsione dell'assegno.
Inoltre, le relative attività devono essere state svolte da ciascun interessato senza soluzione di continuità e senza alcuna interruzione, fatti salvi i casi previsti dalla normativa vigente.
Adempimenti degli enti – Gli enti interessati alla copertura di tali progetti non convenzionati, tramite la Regione competente, dovranno fornire all'Inps l'elenco dei lavoratori impegnati.
Inoltre gli enti utilizzatori dovranno, per singoli periodi annuali o infrannuali nei quali l'attività sia stata svolta senza soluzione di continuità, inviare una specifica richiesta di accredito all'Inps, attraverso una procedura telematica di prossimo rilascio accessibile tramite il sito web dell'Inps.
In questa fase i dati principali che dovranno essere dettagliati nella procedura di richiesta dell'accredito figurativo riguarderanno: la data di avvio del progetto, copia dell'approvazione da parte delle Commissioni regionali, la data di avviamento al progetto per ogni lavoratore, l'eventuale delibera di proroga del progetto, documentazione di prova del pagamento dell'assegno.
Non resta che attendere ora il rilascio della procedura telematica perché gli enti possano inoltrare all'Inps le richieste di copertura previdenziale per i progetti di Lsu non convenzionati.