Festività abolita del 4 novembre, il trattamento economico
Tra i vari adempimenti, attraverso il libro unico riferito al periodo di paga “novembre 2016”, i datori di lavoro, o chi per loro, sono chiamati a gestire l'eventuale trattamento economico riferito alla festività abolita del 4 novembre.
La Legge 5 marzo 1977, n. 54, intitolata “Disposizioni in materia di giorni festivi” (Gazzetta Ufficiale 7 marzo 1977, n. 63) stabilisce, al comma 2 dell'articolo 1, che «a decorrere dal 1977 la celebrazione della festa nazionale della Repubblica e quella della festa dell'Unità nazionale hanno luogo rispettivamente nella prima domenica di giugno e nella prima domenica di novembre. Cessano pertanto di essere considerati festivi i giorni 2 giugno e 4 novembre».
Ne consegue che il 4 novembre (festa dell'Unità nazionale) continua ad essere considerato giorno non festivo per il quale spetta comunque ai lavoratori dipendenti la prestazione economica prevista per le festività cadenti di domenica o il diverso o alternativo trattamento contemplato dalla contrattazione collettiva nazionale e di secondo livello.
Vale la pena evidenziare come la maggiorazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro abbia previsto, in luogo dell'abolizione della festa dell'Unità nazionale, la corresponsione ai dipendenti di un trattamento economico pari a quello previsto – contrattualmente – per le festività cadenti di domenica. Al riguardo, l'articolo 5, comma 3, secondo periodo, della legge n. 260/1949 (come modificato dalla legge n. 90/1954), prevede che «Qualora la festività ricorra nel giorno di domenica, spetterà ai lavoratori stessi, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, anche una ulteriore retribuzione corrispondente all'aliquota giornaliera». Pur evidenziando come la giurisprudenza della Corte di cassazione (in particolare la sentenza n. 11117/1995 della Sezione Lavoro) abbia chiarito che, alla luce della formulazione della norma, la regola suddetta deve valere esclusivamente per le festività indicate dallo stesso art. 5, vale a dire per le festività del 2 giugno (Festa della Repubblica), 25 aprile (Festa della Repubblica) e 1° maggio (Festa del Lavoro), al riguardo, nessuna preclusione può esserci ai fini del trattamento economico per il 4 novembre: in questo caso, infatti, la norma rimanda al trattamento previsto per le festività cadenti di domenica soltanto per la quantificazione del trattamento retributivo che spetta ai prestatori di lavoro.
Sotto il profilo economico, occorre distinguere tra:
- lavoratori con paga mensile, ai quali spetterà un'ulteriore quota giornaliera di retribuzione, generalmente pari a 1/26 della paga mensile;
- lavoratori pagati ad ore, ai quali spetterà invece il trattamento retributivo corrispondente ad 1/6 dell'orario settimanale.
Sono comunque fatti salvi eventuali diversi criteri adottati dalla contrattazione collettiva del settore di appartenenza.
Vi sono poi contratti collettivi che prevedono diversi trattamenti per la festività soppressa del 4 novembre. Per esempio, il c.c.n.l. Abbigliamento e confezioni industria prevede che il compenso pari a 1/26 della retribuzione lorda mensile previsto dal contratto per la festività nazionale del 4 novembre, anziché essere corrisposto nel periodo di paga di novembre, verrà corrisposto in occasione del godimento delle predette riduzioni di orario. Resta a carico dell'azienda la differenza tra detto compenso e la retribuzione corrispondente alle riduzioni di orario.
Diverse sono, invece, le situazioni ove la contrattazione collettiva prevede la possibilità di gestire il trattamento riferito al 4 novembre attraverso strumenti economici alternativi, la cui scelta viene in genere delegata al datore di lavoro. Al riguardo, per esempio, il c.c.n.l. Turismo stabilisce quanto segue: «(…) Al lavoratore chiamato a prestare servizio nella predetta giornata spetta oltre al trattamento economico mensile, la retribuzione per le ore di servizio effettivamente prestato senza alcuna maggiorazione ovvero, in alternativa, il godimento del corrispondente riposo compensativo, che verrà subordinato, stante la precedente normativa del settore, alle esigenze aziendali. In questo ultimo caso la relativa comunicazione sarà data al lavoratore con congruo anticipo.
Nessuna detrazione sarà effettuata sulla normale retribuzione mensile qualora il lavoratore non venga chiamato a prestare servizio nella suddetta giornata.
Al lavoratore assente nella stessa giornata per riposo settimanale dovrà essere corrisposta una giornata di retribuzione contrattuale senza alcuna maggiorazione».
Partendo dall'assunto che il 4 novembre non è più considerato giorno festivo, nella stessa giornata, laddove sia previsto lo svolgimento della prestazione lavorativa, al prestatore di lavoro competerà un trattamento economico pari alla normale retribuzione prevista contrattualmente, senza alcuna maggiorazione. Allo stesso modo, lo svolgimento della prestazione lavorativa nella giornata di domenica – precedente o successiva – alla quale viene spostato il 4 novembre, non dà luogo ad alcuna maggiorazione di favore rispetto a quelle che spetterebbero al lavoratore nell'ipotesi di svolgimento della prestazione lavorativa nel corso di qualsiasi altra domenica.