Adempimenti

Settore aereo così la riscossione sui diritti di imbarco

di Michele Regina

Con la circolare 23 febbraio 2016, n. 39 l'Inps ha reso noto che il decreto interministeriale n. 357 del 29 ottobre 2015 aveva fissato la nuova ulteriore misura che incrementava l'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili.

Nel dettaglio il citato decreto interministeriale, in vigore dal 1° gennaio 2016, ha stabilito che le seguenti misure: euro 2,50 per l'anno 2016, euro 2,42 per l'anno 2017 ed euro 2,34 per l'anno 2018.
La misura prevista per gli anni 2017 e 2018 potrà essere aggiornata con decreto interministeriale, in considerazione di scostamenti rispetto alle previsioni di traffico per gli anni in questione.
Tuttavia l'articolo 13-ter del Dl 113 del 24 giugno 2016, introdotto dalla legge di conversione n. 160 del 7 agosto 2016, ha sospeso tale incremento per il periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 2016.
L’inps con la circolare 6 ottobre 2016, n. 187 fornisce ora nuove indicazioni in ordine alla modalità di applicazione della legge e per le modalità di compilazione di denuncia per le società di gestione aeroportuali.
L'Istituto precisa che per gli imbarchi relativi al periodo da settembre a dicembre 2016, in conseguenza della entrata in vigore della nuova normativa, le società di gestione aeroportuale sono tenute a riversare all'Inps gli importi riscossi a titolo di incremento dell'addizionale passeggeri pari a:

- 3 euro a passeggero per le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 6-quater del Dl 7/2005;

- 2 euro per le disposizioni di cui al comma 75 dell'articolo 4 della legge n. 92/2012.
Le società di gestione quindi:

- esporranno quali importi a debito le somme relative ad imbarchi relativi al periodo da settembre 2016 utilizzando il codice M402 che assume il nuovo significato di "Incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco passeggeri per il versamento delle somme a debito relative ad imbarchi da luglio 2013 a dicembre 2015 e da settembre 2016 (Dl 7/2005 e L. 92/2012)";

- valorizzeranno nell'elemento <AltrePartiteADebito> di <DenunciaAziendale> il codice causale "M402"; indicando nell'elemento <SommaADebito> l'importo da versare.

Le somme riscosse invece in relazione ad imbarchi anteriori al 1° gennaio 2016 continueranno ad essere esposte con le modalità già indicate con circolare n. 112/2013.
Nel dettaglio:

- per le somme riscosse dalle società di gestione aeroportuale nel mese per il quale viene effettuata la denuncia mensile, con riferimento ad imbarchi passeggeri dal 1° luglio 2013 fino al 31 dicembre 2015, valorizzeranno il codice causale "M402";

- per le somme riscosse nel mese per il quale viene effettuata la denuncia mensile, relative ad imbarchi anteriori al 1° luglio 2013, valorizzeranno il codice causale "M403" (tali somme corrispondono a 3 euro dovuti per ogni imbarco).

Le somme riscosse in relazione ad imbarchi da gennaio ad agosto 2016 continueranno ad essere esposte con le modalità già indicate nella circolare n. 39/2016 (cioè con codice causale "M405"); tali importi corrispondono a 7,5 euro dovuti per ogni imbarco.
L'Istituto altresì rammenta che sulle somme riscosse a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012 le società di gestione aeroportuale hanno diritto a trattenere una somma pari allo 0,25% del gettito per le spese di riscossione e comunicazione.
Resta però fermo l'aumento disposto dal citato decreto n. 357 pari a euro 2,42 per l'anno 2017 e a euro 2,34 per l'anno 2018. Ai fini della denuncia di tali somme sul modello Uniemens l'Inps fornirà successive istruzioni.
A decorrere dal 1° gennaio 2019 c’è un nuovo incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco passeggeri previsto dall'articolo 6-quater, comma 2, del Decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, pari a 0,32 euro. Il gettito addizionale derivante dal predetto incremento è destinato a finanziare il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale.

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