Contrattazione

Rinnovato il ccnl per il settore grafici, cartotecnici, informatici Confapi

di Rossella Quintavalle

Dopo una lunga trattativa è stata sottoscritta in data 9 luglio 2018, l'ipotesi di accordo per il rinnovo del Ccnl delle Comunicazione e servizi innovativi del 29 luglio 2013, scaduto il 30 giugno 2015, tra Unigec/Unimatica Confapi e Slc-Cgil/Fistel-Cisl/Uilcom-Uil che, nel confermare la validità dell'Osservatorio nazionale del settore a supporto del sistema informativo nazionale, concordano un rinnovo a durata quadriennale con decorrenza 1° luglio 2015 e termine 31 dicembre 2019 relativamente ai settori grafico-editoriale, cartai-cartotecnici, informatici e servizi collegati. Molte le novità inserite in rinnovo, tra cui revisione della disciplina della malattia, dei contratti a termine, welfare aziendale, lavoro agile, orario di lavoro, tredicesima mensilità e trasferta. Per la parte economica sono previsti aumenti a regime pari a 50 euro da suddividere in tre tranche, di cui la prima nel mese di agosto, la seconda a gennaio 2019 e l'ultima a ottobre dello stesso anno.

Orario di lavoro
A decorrere dal 1° gennaio 2019 la durata media della prestazione lavorativa viene portata dalle attuali 38 ore e 30 minuti a 39 ore medie settimanali. Vengono riconosciute 16 ore di riduzione orario di lavoro nella misura di 8 ore, su base annua, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e ulteriori 8 ore a decorrere dal 1° gennaio 2020. In aggiunta, sempre dal prossimo anno, vengono riconosciuti nella misura di 32 ore su base annua i riposi retribuiti a fronte delle festività abolite dalla legge 54/77.

Tredicesima mensilità
Dal 1° gennaio 2019 il calcolo della tredicesima mensilità è effettuato, per apprendisti ed operai, nella misura di 169 ore, dalle attuali 192 ore e 30 minuti; per gli impiegati il trattamento passerà dai 30/26mi attuali ad una normale retribuzione mensile percepita.

Welfare aziendale
A decorrere dal 1° gennaio 2019 l'indennità sostitutiva del premio di risultato e l'Elemento di Garanzia Retributiva saranno sostituiti da “flex benefitis” per un importo annuo di 258 euro (da non riproporzionare in caso di part-time), che le aziende dovranno mettere a disposizione di ciascun dipendente a partire dal mese di febbraio di ogni anno per poter essere utilizzato entro la fine di ciascun anno di concessione. A livello aziendale si terrà conto delle esigenze dei lavoratori per individuare la gamma di beni e servizi coerenti con le finalità dello strumento “flex benefits”. Ne hanno diritto i lavoratori con contratto a tempo indeterminato in forza al 1° giugno o assunti entro la fine dell'anno e i lavoratori con contratto a termine con almeno sei mesi di anzianità anche non consecutivi nel corso di ciascun anno.

Lavoro a tempo determinato e somministrazione
Le parti rivedono la disciplina di tali istituti, seppure in un momento di grandi cambiamenti sul tema, adeguandoli a quanto disposto dal Dlgs 81/2015 e, in attuazione della deroga accordata dall'articolo 21 comma 2, le parti concordano di applicare a tutti i contratti a termine stipulabili in esenzione dei limiti numerici (incrementi produttività o avvio di nuove attività, stagionali, disabili, over 50 e ogni caso previsto dall'articolo 23 del Dlgs 81/2015), intervalli temporali ridotti di 5 giorni per i contratti di durata a 6 mesi e di 10 giorni per quelli a durata superiore, anche se il primo rapporto a termine è sorto prima del 28/6/2013 ( data di entrata in vigore del Dl 76/2013). Nessun intervallo viene previsto in caso di contratti a termine attivati in sostituzione di lavoratori in malattia o ferie; in caso di sostituzione di lavoratore in congedo di maternità, paternità o parentale l'assunzione può essere anticipata fino a 2 mesi prima l'inizio del congedo stesso. Sono considerate dai sottoscrittori attività stagionali, oltre a quelle definite dal Dpr 1525/1963, anche quelle caratterizzate dalla ricorrente necessità di intensificare l'attività produttiva in limitati periodi dell'anno non superiori a sei mesi, da concordare tra la direzione aziendale e la rappresentanza sindacale unitaria, d'intesa con le strutture delle organizzazioni sindacali stipulanti. I contratti a termine e di somministrazione a tempo determinato non potranno dare luogo al superamento della percentuale complessiva del 35%, valutata mensilmente con riferimento a tutte le assunzioni a tempo indeterminato, al netto delle tipologie ritenute esenti per legge.

Lavoro a tempo parziale
Rielaborata la disciplina del contratto a tempo parziale, comprese le clausole elastiche, alla luce di quanto disposto nel Dlgs 81/2015. Le ore effettuate, su richiesta del datore di lavoro, in orari diversi da quelli previsti inizialmente, saranno retribuite con una maggiorazione del 10% della retribuzione oraria comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge, mentre la variazione in aumento dell'orario inizialmente concordato prevede una maggiorazione del 22% ed è possibile entro un tetto massimo del 30% della durata dell'orario di lavoro stabilito a tempo parziale. In ambo i casi il preavviso deve essere di cinque giorni.

Lavoro agile
Le parti disciplinano ex novo il lavoro agile, da concedere anche a tempo determinato e/ o parziale e consistente in una prestazione lavorativa da svolgere fuori dai locali aziendali senza obbligo di una postazione fissa.

Trasferta giornaliera e plurigiornaliera
Cambiano le modalità di trattamento in caso di trasferta. Al lavoratore in missione, fuori dal comune di residenza dell'azienda, effettuata ad una distanza di 150 km dalla sede ordinaria di lavoro, verrà corrisposta, per le ore eccedenti il normale orario di lavoro giornaliero, un'indennità pari al 30% della retribuzione giornaliera (in precedenza era prevista un'indennità del 50% per le trasferte di durata superiore a 12 gg. effettuate ad una distanza di 50 km.). Se la trasferta ha una durata superiore alle 24 ore, tale indennità sarà calcolata moltiplicando il 30% della retribuzione giornaliera per il numero dei giorni di prestazione in trasferta. Quando si tratti di permanenze in trasferta di periodi superiori ad un mese, l'indennità dopo il primo mese, scende dal 35% al 20%, e dopo il secondo mese, dal 20% al 10 per cento.

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