Contenzioso

Licenziamento possibile se con il trasferimento c’è riorganizzazione d’azienda

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di Giulia Bifano e Massimiliano Biolchini

L'articolo 2112 del Codice civile vieta che i dipendenti di un'azienda ceduta possano essere licenziati in conseguenza diretta del trasferimento. Tuttavia, tale previsione non esclude che il datore di lavoro possa legittimamente recedere dal rapporto in essere con gli stessi lavoratori se, anche simultaneamente alla cessione, l'organizzazione aziendale subisce delle modifiche rispetto alle quali la posizione dei dipendenti trasferiti risulta in esubero.

Lo ha chiarito la Corte di cassazione con l'ordinanza 24835/2018, decidendo sul ricorso di una dirigente che, licenziata poco dopo il trasferimento del ramo d'azienda presso il quale era impiegata, aveva chiesto che venisse accertata l'illegittimità del provvedimento in quanto fondato sulla cessione aziendale e, quindi, irrogato in violazione delle norme poste a tutela dal licenziamento i dipendenti di imprese oggetto di trasferimento.

La Corte d'appello di Perugia ha respinto il ricorso della donna, accertando come il recesso datoriale non fosse fondato sul trasferimento di ramo, quanto invece sulla nuova organizzazione aziendale che, contestualmente allo stesso trasferimento, era stata adottata dalla società cessionaria. E infatti, nel riorganizzare le attività del ramo presso cui la dirigente licenziata era in forza, il datore di lavoro aveva legittimamente disposto che talune funzioni venissero esternalizzate, mentre altre accentrate al vertice aziendale. Di conseguenza, i giudici di secondo grado avevano accertato che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo comminato alla lavoratrice fosse direttamente connesso alla riorganizzazione delle funzioni afferenti alla divisione aziendale alle quale era addetta, e non invece al trasferimento della stessa.

La Corte di cassazione ha confermato le conclusioni rese in sede d'appello, ribadendo come l'articolo 2112 del Codice civile, nel disporre che il trasferimento non possa essere di per sé ragione giustificativa di un licenziamento, faccia salvo il potere di recesso del datore di lavoro attribuitogli dalla normativa generale. Di conseguenza, prosegue la Corte, il trasferimento di azienda «non può impedire il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, sempre che questo abbia fondamento nella struttura aziendale». A tale proposito, i giudici di Cassazione hanno inoltre precisato che, ai fini della valutazione della legittimità del recesso datoriale, a nulla rileva il fatto che la riorganizzazione d'azienda avvenga in un momento contestuale al trasferimento, trattandosi di una legittima prerogativa del datore di lavoro, alla quale è necessario dimostrare che il recesso sia direttamente connesso.

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