La cessione del diritto sulle opere d’ingegno va compensata
Il Jobs act del lavoro autonomo disciplina l’attribuzione dei diritti esclusivi sulle innovazioni messe a punto dal lavoratore autonomo. All’articolo 4, sotto la rubrica «apporti originali e invenzioni del lavoratore», attribuisce al lavoratore autonomo «i diritti di utilizzazione economica relativi ad apporti originali e a invenzioni realizzati nell’esecuzione del contratto», richiamando sia la legge 633/1941 sul diritto di autore, sia il codice della proprietà industriale (Dlgs 30/2005).
L’attribuzione al lavoratore autonomo era già prevista in precedenza, ma si tratta di una utile conferma, tanto più che la figura del lavoratore subordinato “classico” rischia di diventare residuale e sempre più opere dell’ingegno verranno messe a punto nell’ambito di collaborazioni di tipo diverso.
La nuova disciplina chiarisce che spettano al committente i diritti sulle opere dell’ingegno la cui realizzazione sia stata l’oggetto di un contratto con il lavoratore autonomo, che abbia per esse ricevuto un compenso. Anche in questo caso, il legislatore conferma un principio già esistente.
I rapporti tra committenti e lavoratori autonomi si configurano, quindi, per quanto riguarda l’attribuzione dei diritti sulle opere dell’ingegno, nello stesso modo in cui si configurano tra società commerciali: le parti sono libere di adottare la disciplina che preferiscono, tenendo conto che i diritti nascono a titolo originario in capo al creatore o inventore, e il loro trasferimento al committente è subordinato al pagamento di un corrispettivo.
Qualche difficoltà applicativa potrà derivare dalla scelta del legislatore di estendere la disciplina prevista per le invenzioni e l’attività inventiva, non a caso richiamate nella parte iniziale della norma, agli «apporti originali» realizzati dal lavoratore autonomo.
A prima vista tale dicitura vuole richiamare le opere dell’ingegno disciplinate dalla legge sul diritto di autore. Si tratta, tuttavia, di una dicitura atecnica. Non è escluso che possa preludere, o possa essere interpretata, come un riferimento a qualsiasi tipo di contributo, creativo o di bene immateriale, come ad esempio il design, i marchi e gli slogan pubblicitari.