Contrattazione

Sì alla Cigs anche se cessa l’attività e l’azienda è venduta

di Enzo De Fusco

Dal 29 settembre 2018 (Dl 109/2018) e per gli anni 2019 e 2020 il trattamento di integrazione salariale straordinaria per crisi aziendale può essere riconosciuto per 12 mesi limitatamente a ciascun anno 2018, 2019 e 2020 in favore di quelle imprese, anche in procedura concorsuale, che abbiano cessato la propria attività produttiva e nelle quali non si siano ancora concluse le procedure per il licenziamento di tutti i lavoratori, o che la stiano cessando.
Con la circolare 15/2018, il ministero del Lavoro ha illustrato le novità. Il nuovo trattamento di Cigs può essere concesso in deroga agli articoli 4 e 22 del Dlgs 148/2015 che disciplinano la durata massima totale nelle singole unità produttive.
Può accedere al trattamento di Cigs in favore dei propri dipendenti l'impresa che abbia cessato, in tutto o in parte, l'attività produttiva o decida di cessarla, eventualmente durante l'intervento di integrazione salariale, per l'aggravarsi delle iniziali difficoltà, qualora sussistano le concrete prospettive di cessione dell'attività, con il riassorbimento del personale o si prospettino piani di reindustrializzazione, anche presentati dalla stessa azienda in cessazione. Il piano di cessione deve essere articolato in modo tale che sia garantita il più possibile la salvaguardia dei livelli occupazionali. L'impresa deve stipulare un accordo con le parti sociali presso il ministero del Lavoro.
Se la richiesta di accesso alla Cigs è collegata alla prospettiva di reindustrializzazione del sito produttivo, il concreto piano di interventi può essere presentato dall'impresa richiedente.
In alternativa, il trattamento di Cigs può essere richiesto come sostegno al reddito dei lavoratori in esubero coinvolti in percorsi di politica attiva del lavoro presentati dalla Regione interessata o dalle Regioni nei cui territori sono dislocate le unità produttive in cessazione. Nell'accordo deve essere riportato:
. il piano delle sospensioni dei lavoratori ricollegabile nei tempi e nelle modalità alla prospettata cessione di attività o al piano di reindustrializzazione o al programma di politiche attive regionale;
il piano di trasferimento e/o riassorbimento dei lavoratori sospesi e le misure di gestione per le eventuali eccedenze di personale.
In questa sede, l'impresa deve esibire una documentazione idonea a provare la cessione dell'azienda con finalità di continuazione dell'attività o di ripresa della stessa, indicando gli obiettivi finalizzati anche alla ripresa dell'attività. Se si prospetti la reindustrializzazione del sito produttivo, va illustrato il piano di intervento, con una programmazione dei tempi e delle fasi dello stesso.
Anche in alternativa a questi processi, la Regione coinvolta può illustrare percorsi di politica attiva per il personale in esubero. Dopo la stipula dell'accordo, l'impresa interessata deve presentare istanza al ministero del Lavoro - direzione generale Ammortizzatori sociali e formazione, divisione IV, tramite il sistema informatico di Cigsonline.
L'istanza deve essere corredata dal verbale di accordo, dall'elenco dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni orarie - anche coinvolti nel trasferimento aziendale - dal programma di cessione, ovvero dal piano di reindustrializzazione e dal programma di politiche attive regionali e dal piano delle sospensioni del personale.

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