Il singolo componente della Rsu può convocare l’assemblea
La Suprema corte afferma che il diritto alle convocazioni di assemblee retribuite dei lavoratori, in forza del combinato disposto degli articoli 4 e 5 dell'accordo interconfederale 20 dicembre 1993 (istitutivo delle Rsu), rientra tra le prerogative non solo della Rsu nella sua componente collegiale, ma dei singoli componenti della medesima. Ciò a condizione che il componente della Rsu sia stato eletto nelle liste di una associazione sindacale dotata del requisito di rappresentatività alla luce dell'articolo 19 della legge 300/1970, secondo la lettura offertane dalla Corte costituzionale (sentenza 231/2013), per cui la sigla sindacale deve avere sottoscritto un contratto collettivo applicato nell'unità produttiva o aver partecipato, quantomeno, alla sua negoziazione.
Con la sentenza 26011/2018 la Cassazione ritorna sulla delicata questione della legittimità, per il singolo componente della Rsu, di indire un'assemblea sul posto di lavoro in forza dell'articolo 20 della legge 300/1970, a norma del quale le riunioni sono indette <<singolarmente o congiuntamente>> dalle rappresentanze sindacali aziendali.
Dopo aver ricordato che, in base all'articolo 4 dell'accordo interconfederale, le Rsu sono subentrate alle Rsa nella titolarità dei diritti e nell'esercizio delle funzioni sindacali, la Cassazione osserva che il punto centrale della questione non risiede nella natura collegiale della Rsu, che non è messo in discussione, ma nel persistere di limitate prerogative a beneficio dei suoi componenti. In questo contesto, prosegue la Cassazione, si colloca l'articolo 4, comma 5, dell'accordo interconfederale istitutivo delle Rsu, il quale attribuisce all'organizzazione aderente alle associazioni sindacali che hanno stipulato il contratto collettivo applicato nell'unità produttiva il diritto di indire, singolarmente o congiuntamente, l'assemblea dei lavoratori durante l'orario di lavoro. Ne deriva che, nell'ottica dell'accordo interconfederale, ciascuna associazione sindacale, nonostante essa sia presente con un proprio componente nella Rsu dell'unità produttiva, risulta legittimata a indire singolarmente l'assemblea.
La Cassazione afferma di non condividere la tesi contraria, per cui la concorrente legittimazione della Rsu collegialmente e dei suoi singoli componenti nell'indizione dell'assemblea dei lavoratori scardini il principio democratico di rappresentatività su base maggioritaria. A escludere questo scenario soccorre, ad avviso della Suprema corte, il rilievo per cui l'esercizio in via individuale delle prerogative sindacali proprie della Rsu è limitato ad alcune tassative ipotesi, tra cui quella di indire l'assemblea, che non pregiudica il principio maggioritario né snatura la natura collegiale della Rsu.
La Cassazione ribadisce, quindi, l'indirizzo per cui l'indizione delle assemblee sul posto di lavoro (articolo 20 della legge 300/1970) possa essere effettuata collegialmente dalla Rsu e anche singolarmente dai suoi componenti, alla sola condizione che essi siano riconducibili a una sigla sindacale firmataria dei contratti collettivi applicati nell'unità produttiva o che abbiano partecipato attivamente alla relativa negoziazione.