Agricoltura, riallineamenti retributivi in base ad accordi provinciali
La legge 199/16 (di contrasto al
La medesima norma precisa che non si dà luogo alla ripetizione di eventuali versamenti contributivi effettuati antecedentemente all’entrata in vigore della legge. Al riguardo l’
Per comprendere l’esatta portata della norma e dei chiarimenti Inps, occorre ricordare che nel settore agricolo, caratterizzato da un forte decentramento dei livelli negoziali, alcuni accordi provinciali di riallineamento retributivo, specie in Sicilia, hanno a loro volta demandato al livello aziendale, nell’ambito della cornice provinciale, la definizione del programma di graduale riallineamento delle retribuzioni da corrispondere ai lavoratori. Rispetto a questa fattispecie sono sorti dubbi interpretativi in merito alla validità di verbali aziendali di recepimento che, sia pure su delega del contratto provinciale di lavoro, modulavano a livello aziendale (e non provinciale) il graduale riallineamento delle retribuzioni dei lavoratori.
La norma di cui al citato articolo 10 è utile proprio a risolvere il nutrito contenzioso amministrativo e giurisdizionale sorto al riguardo. Ed infatti, alla luce della predetta norma, e dei chiarimenti Inps, gli accordi aziendali che hanno definito le retribuzioni di riallineamento sulla base di una delega dell’accordo provinciale debbono ritenersi perfettamente validi, consentendo alle imprese interessate di poter accedere pienamente ai benefici normativi e contributivi legati al contratto di riallineamento retributivo, sempreché, ovviamente, abbiano rispettato tutti gli altri obblighi previsti dalla legge.
La circolare n. 138/17 dell'Inps