Contenzioso

Per i lavori in casa la messa in sicurezza pesa sul committente

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di Luigi Caiazza

Nell’appalto dei lavori edili, anche di modesta entità, è sempre più frequente l’individuazione della responsabilità penale del committente in caso di infortunio sul lavoro.

In tal senso si sta orientando la giurisprudenza, per cui un committente che si definisca “non professionale”, come quello che appalta lavori di tipo domestico, quali ristrutturazioni, pitturazione, in assenza della redazione di un documento di valutazione dei rischi o della nomina di un responsabile dei lavori, cui sia conferito anche il compito di realizzare la sicurezza prima della realizzazione delle opere, ha l’onere generalissimo di mettere l’appaltatore nella condizione di operare in sicurezza.

In tal senso, si ora è espressa anche la Corte di cassazione, Quarta Sezione Penale, con la sentenza n. 40922/18 depositata il 25 settembre scorso, nel decidere il ricorso presentato da una committente avverso le sentenze dei giudici di primo e secondo grado.

Nel caso esaminato dalla Corte era risultato che la ricorrente aveva commissionato ad una impresa edile i lavori di pitturazione delle pareti esterne di un villino di sua proprietà. L’appaltatore il giorno dell’infortunio, mentre eseguiva i lavori precipitava da un’apertura posta sulla pavimentazione esterna che costituiva la luce di uno scantinato, originariamente coperta da tavole, nel frattempo rimosse da altro operaio, per cui l’apertura stessa veniva riparata solo da un pannello in polistirolo, il quale, non reggendo al peso, si rompeva facendo precipitare l’appaltatore, che si feriva mortalmente.

Come anticipato, i giudici di legittimità, nello stabilire che sul committente gravava il dovere di sicurezza in relazione all’esecuzione del contratto di appalto, nel caso di specie hanno individuato: la mancata predisposizione dei un piano di valutazione dei rischi; il mantenimento dell’apertura sul piano di calpestio del camminamento intorno al villino, senza efficace protezione dal rischio di caduta; la mancata vigilanza dello stato di fatto esistente in cantiere; la mancata informazione delle maestranze presenti sui luoghi. Si tratta di obblighi, in qualche caso di esclusiva competenza del datore di lavoro, non ottemperati dal committente, che non può dirsi esente per il fatto che il lavoro commissionato attenesse ad una realtà lavorativa di natura “domestica”, essendo titolare ex lege di una posizione di garanzia, ed essendosi il sinistro prodotto in assenza della designazione di un responsabile dei lavori.

Da qui l’affermazione secondo cui sul committente incombe l’obbligo non solo di segnalare i pericoli, ma anche quello di provvedere alla loro eliminazione prima dell’inizio dell’attività, così da consentire a colui al quale siano affidati i lavori di assumere, quale datore di lavoro, i rischi propri delle lavorazioni e non anche quelli derivanti dalla conformazione dei luoghi. Ne deriva anche che solo nell’ipotesi in cui l’oggetto dell’incarico includa la messa in sicurezza dei luoghi sui quali insisterà il cantiere, è possibile per il committente essere esente da responsabilità. Pertanto, quest’ultima resta in capo al committente quando l’incarico sia conferito per la sola esecuzione delle opere, non estendendosi espressamente ai rischi preesistenti.

La sentenza n. 40922/18 della Corte di cassazione

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