Adempimenti

Contributo straordinario fondo gas, calcolato in base all’uniemens

di Luca Vichi

Con il messaggio numero 2498 del 16 giugno 2017 l'INPS interviene in materia di ripartizione del contributo straordinario di finanziamento della nuova gestione ad esaurimento.
Dal 1° dicembre 2015 il Fondo integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e superstiti previsto per il personale dipendente dalle aziende private del gas è stato sostituito da un'apposita gestione ad esaurimento presso l'Inps a cui carico sono stati posti gli oneri riguardanti i trattamenti pensionistici integrativi in essere alla data del 30 novembre 2015.

Il Dm 5 aprile 2017
Le modalità di ripartizione del contributo straordinario previsto per gli anni 2015 – 2020 sono state definite dall'articolo 1 del decreto ministeriale 5 aprile 2017. Tale contributo:
- è ripartito tra i datori di lavoro (aziende private del gas) che abbiano in servizio alle proprie dipendenze alla fine del mese di dicembre di ciascuno degli anni dal 2015 al 2020 lavoratori già iscritti al Fondo Gas alla data del 30 novembre 2015;
- la ripartizione è effettuata dall'Inps in misura proporzionale al numero dei lavoratori già iscritti al Fondo Gas alla data del 30 novembre 2015 che risultino dipendenti al 31 dicembre di ciascuno degli anni dal 2015 al 2020, sulla base delle risultanze degli archivi dell'Inps alimentati dalle dichiarazioni contributive mensili;
- ciascun datore di lavoro è tenuto a versare all'Inps, entro il 16 giugno dell'anno successivo, il contributo determinato con le modalità sopra indicate relativo a ciascuno degli anni predetti.

Le precisazioni Inps
Con il messaggio 2498 l'Istituto precisa che, al fine della determinazione del contributo straordinario, verrà effettuato, nel periodo 2015-2020 e con cadenza annuale, un preventivo censimento delle aziende private del gas. Gli elementi informativi attinti dalle dichiarazioni contributive uniemens saranno poi resi disponibili alle aziende tramite cassetto bidirezionale.
Qualora i dati comunicati non siano conformi rispetto a quelli disponibili in azienda i soggetti contribuenti potranno, entro 30 giorni, comunicare all'Istituto, sempre tramite cassetto bidirezionale, quelli in loro possesso.
Le aziende private del gas così censite, per ogni annualità del periodo 2015-2020, riceveranno quindi una successiva comunicazione contenente la quantificazione del contributo straordinario dovuto come determinato dall'Istituto sulla base dei criteri sopra descritti.

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