Accordo bilaterale Italia-Israele, aggiornate le procedure in materia pensionistica
Con riferimento agli accordi bilaterali in materia di sicurezza sociale con Israele, con il Messaggio n. 1969 dell'11 maggio 2017 l'Inps ha comunicato l'aggiornamento delle procedure di prima liquidazione e ricostruzione delle pensioni in Convenzione Internazionale delle gestioni private, consentendo così l'acquisizione e il calcolo delle pensioni in convenzione.
Si ricorda che, a decorrere dal 1° dicembre 2015, tra l'Italia e Israele è in vigore l'Accordo bilaterale sulla previdenza sociale, firmato il 2 febbraio 2010, che ha provveduto a sostituire lo scambio di lettere del 7 gennaio 1987, introducendo numerose novità, ulteriori rispetto alla regolamentazione dell'istituto del distacco. Trattasi di un passaggio rilevante, in un particolare momento storico in cui, di fatto, il nostro Paese non è molto incline a rendere operativi gli accordi bilaterali in materia di sicurezza sociale stipulati con Paesi extra-Ue.
Ad integrazione dei chiarimenti forniti già forniti al termine del 2015 con la circolare n. 196 del 2 dicembre, l'Inps, con il messaggio in commento, ha concentrato l'attenzione sullo strumento della totalizzazione semplice dei periodi di assicurazione ai fini pensionistici prevista del nuovo Accordo, precisando ulteriormente che gli accordi italo-israeliani non prevedono la totalizzazione multipla. In precedenza non regolamentata dallo “Scambio di lettere” del 7 gennaio 1987, la totalizzazione rappresenta uno strumento di rilevanza fondamentale che permette di agevolare ed incentivare la mobilità transnazionale tra i due Paesi firmatari, sviluppando le loro relazioni commerciali. Le regole di totalizzazione dei contributi maturati sia in Italia, sia in Israele, sono definite dagli articoli 15 e 16 dell'Accordo: laddove i periodi assicurativi maturati in una gestione non fossero sufficienti all'acquisizione del diritto alla pensione di invalidità, vecchiaia o superstiti in base alla legislazione nazionale, è possibile tenere conto dei periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione israeliana, sempreché non si sovrappongano. Come precisato dal messaggio n. 1969/2017, il requisito minimo per la totalizzazione è di 52 contributi settimanali in Italia e i periodi assicurativi inferiori all'anno possono essere presi in considerazione sia per il diritto, sia per la misura della pensione, al pari di quanto accade per le altre convenzioni bilaterali. Naturalmente la pensione verrà liquidata in regime internazionale secondo il criterio del pro-rata.
Inoltre, con il messaggio n. 1969 l'Inps ha chiarito che solo i residenti in Italia in possesso di almeno 520 contributi settimanali effettivi possono beneficiare dell'integrazione al trattamento minimo, procedendo alla sua sospensione al compimento dell'età pensionabile israeliana, ovvero 67 anni per gli uomini e 62 per le donne.
Infine l'Istituto ha confermato che, ai fini dell'Accordo bilaterale in vigore, la moneta israeliana è lo Shekel e che la conversione in euro deve essere effettuata seguendo i criteri già in uso per le convenzioni bilaterali, dunque tenendo conto della media mensile del mese precedente l'ingresso del pro-rata estero. L'istituzione israeliana competente è il NII – National Insurance Institute of Israel, International Affairs Division, 13 S. Weizmann Av., POB 90009 – Jerusalem – 91909.