Contrattazione

Apprendistato, primo livello meno oneroso per i «piccoli»

di Antonino Cannioto , Giuseppe Maccarone

Doppia e opportuna marcia indietro dell’Inps su due profili contributivi relativi ai contratti di apprendistato. Con la copiosa circolare n. 108/18 diffusa ieri, l’Istituto, a distanza di oltre tre anni dall’entrata in vigore del Dlgs 81/15, fornisce un quadro riassuntivo generale dell’istituto contrattuale dopo le modifiche apportate dal Decreto legislativo attuativo jobs act e, nel delineare i regimi contributivi connessi alle tre tipologie, corregge due posizioni precedentemente assunte che avevano suscitato non poche perplessità negli addetti ai lavori.

La prima modifica riguarda i lavoratori assunti con apprendistato di primo livello, vale a dire il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore. Nel messaggio 2499/2017 l’Istituto - nel regolamentare, tra l’altro, la riduzione contributiva dal 10% al 5%, disposta dall’articolo 32, comma 1, del Dlgs 150/2015 - aveva sostenuto che l’aliquota del 5% dovesse trovare applicazione a tutti i datori di lavoro, a prescindere dalla consistenza numerica del personale occupato. Tale affermazione, di fatto, azzerava la progressione contributiva prevista per le aziende minori (1,5%, 3%, 10%) indicata dalla legge finanziaria del 2007 e rendeva più oneroso il costo per le imprese minori. Oggi l’Inps, corroborato anche dall’opinione del ministero del Lavoro, torna sui suoi passi e riconosce che se il datore di lavoro ha alle proprie dipendenze sino a 9 addetti e assume (a decorrere dal 24 settembre 2015) un lavoratore con contratto di apprendistato di primo livello, dovrà versare all’Istituto l’1,5% per i primi 12 mesi, il 3% per il secondo anno e il 5% a partire dal terzo anno. Le aziende potranno recuperare le somme a loro credito fino al 18 febbraio 2019.

La seconda correzione riguarda le assunzioni, con apprendistato di tipo professionalizzante e senza limiti di età, di beneficiari di indennità di mobilità ordinaria. Per questi lavoratori, l’Inps precisa che, per le assunzioni effettuate dal primo gennaio 2017, le aziende non potranno più assolvere la contribuzione avvalendosi del regime agevolato di cui alla legge 223/91, in conseguenza dell’avvenuta abrogazione delle norme di riferimento, ma dovranno versare i contributi sulla base del regime ordinario.

Per le aziende con più di nove addetti, la contribuzione sarà, quindi, pari al 17,45% (di cui 5,84% a carico dell’apprendista), per tutta la durata del periodo di formazione (36 mesi in genere). Va ricordato che, alla suddetta aliquota, va ad aggiungersi l’onere di finanziamento degli ammortizzatori sociali (Cigo/Cigs/ Fondo di solidarietà).

Le misure contributive agevolate disposte dalla legge 223/91 (15,84%, di cui 5,84% a carico dell’apprendista, cui si aggiunge la contribuzione di finanziamento degli ammortizzatori sociali), trovavano, invece, applicazione con esclusivo riferimento alle assunzioni intervenute entro il 31 dicembre 2016 e valevano per i primi 18 mesi del rapporto.

La circolare n. 108/2018 dell'Inps

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©