Previdenza

Pubblico impiego, copertura contributiva senza prescrizione

di Antonello Orlando

Si arricchisce di un nuovo capitolo la querelle sulla prescrizione dei contributi per i lavoratori dipendenti del pubblico impiego. L'Inps ha rilasciato nella giornata di ieri un comunicato stampa teso a chiarire definitivamente il contenuto della circolare 169/2017, che era apparsa a sua volta a parziale rettifica di quanto diramato con la precedente circolare 94/2017.

Le circolari avevano, a breve distanza temporale fra loro, ribadito il disposto normativo prescrizionale generale in materia contributiva, che a norma dell'articolo 3, commi 9 e 10 della legge 335/1995, aveva introdotto la riduzione del termine di prescrizione della contribuzione obbligatoria da 10 a 5 anni, comportando così che la contribuzione prescritta non potesse essere né tardivamente versata né incassata dall'Istituto. Inps torna ora sul diritto dei dipendenti, in nulla modificato, a richiedere la sistemazione della propria posizione assicurativa nel caso in cui riscontrassero omissioni anche parziali della contribuzione.

La circolare 94/2017 aveva enucleato una fondamentale differenza fra due ‘blocchi' di iscritti alla gestione del pubblico impiego (ex Inpdap). Rimanendo identico il termine prescrizionale quinquennale, il primo gruppo, costituito da Cpdel (Cassa pensioni dipendenti enti locali), Cps (Cassa pensioni sanitari) e Cpug (Cassa pensioni ufficiali giudiziari) avrebbe potuto beneficiare, a norma di una legge speciale preesistente alla legge Dini e mai abrogata (articolo 31, legge 610/1952) di uno speciale meccanismo che consentiva di tenere conto nella liquidazione del trattamento pensionistico dell'intero servizio utile, comprendendo anche periodi che non risultassero coperti da contributi da parte dei datori di lavoro pubblico e procedendo a una sistemazione della posizione nel più ampio termine decennale; agli iscritti alla Cpi (Cassa pensioni insegnanti) e alla Ctps (Cassa trattamenti pensionistici statali) tale clausola di salvaguardia automatica veniva negata, rimanendo il ricorso, da percorrere da parte della amministrazione o degli stessi assicurati, all'istituto della costituzione di rendita vitalizia (articolo 13 legge 1338/1962). La circolare 94 aveva poi fornito come termine di applicazione di tali istruzioni il 1° gennaio 2018. In seguito a numerosi confronti, anche di carattere sindacale, la circolare 169 del 2017 era apparsa prima di tutto per rinviare l'applicazione delle nuove disposizioni di un anno (con deadline al 1° gennaio 2019); contestualmente, l'Istituto aveva definitivamente chiarito che la norma di salvaguardia originariamente riservata solo per Cpdel, Cps e Cpug era da intendersi applicabile anche alla Ctps.

Come ricordato dal comunicato di ieri, dal 2019, le amministrazioni procederanno con il versamento di un onere quantificato con le stesse modalità della costituzione di rendita vitalizia. Inps ricorda che gli insegnanti delle scuole primarie paritarie, degli asili eretti in enti morali e delle scuole dell'infanzia comunali sono fuori dal perimetro della norma del 1952 e dovranno operare attraverso le modalità riservate ai privati (costituzione di rendita vitalizia attivata volontariamente dal datore di lavoro, dal lavoratore con rovesciamento sul primo del risarcimento del danno).

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