Previdenza

Cassa integrazione, arretrati entro il 18 aprile

di Barbara Massara

Il rinnovato contributo addizionale Cig, compresi gli arretrati, andrà pagato entro il 18 aprile. Questa una delle informazioni arrivate dall’Inps per gestire e versare mensilmente il contributo dovuto in caso di utilizzo della cassa integrazione, inclusa quella in deroga.

Con la circolare 9/2017 sono stati forniti chiarimenti e precisazioni su numerosi istituti della Cig riformati dal Dlgs 148/2015, ma soprattutto sono state illustrate le nuove regole del contributo addizionale e le relative modalità operative di gestione, compresa la regolarizzazione dei periodi pregressi.

Le nuove regole

In base alla disciplina contenuta nell’articolo 5 del Dlgs 148/2015, il contributo è calcolato sulla retribuzione globale che il lavoratore avrebbe percepito per le ore non prestate (cosiddetta retribuzione persa) e la misura del contributo varia in funzione della complessiva durata di utilizzo della Cig (nel periodo pari a un quinquennio mobile):

9% della retribuzione persa per il periodo di sospensione/riduzione nei limiti di utilizzo di 52 settimane di Cig;

12% della retribuzione persa, oltre le 52 settimane e fino a 104 settimane;

15% oltre le 104 settimane.

La decorrenza

L’Inps chiarisce che le nuove regole si applicano alle domande presentate dal 24 settembre 2015, anche riferite a periodi di sospensione e riduzione precedenti, mentre continua ad applicarsi la disciplina previgente nei seguenti casi (circolare del Lavoro 30/2015):

domande presentate entro il 23 settembre 2015 (anche per periodi di integrazione successivi al 24 settembre 2015);

domande di proroga dei trattamenti per riorganizzazione/ristrutturazione e contratti di solidarietà, se le domande originarie sono state presentate entro il 23 settembre 2015;

istanze per il secondo anno di programmi di cessazione biennali di attività presentate dopo il 24 settembre 2015;

domande di Cigs presentate tra il 24 settembre e il 31 ottobre 2015 a seguito di consultazione sindacali/verbali di accordo e conseguenti sospensioni e riduzioni intervenute entro il 23 settembre 2015 (nota del Ministero numero 14948 del 21 dicembre 2015).

La misura

Con riferimento alla variabilità della misura, l’istituto di previdenza chiarisce, ai fini del computo delle settimane di utilizzo della Cig nel quinquennio mobile, che si considerano solo i trattamenti di integrazione relativi alle istanze presentate dal 24 settembre 2015, salvo deroghe riconducibili al regime transitorio della Cigs illustrato dal Lavoro nella nota 14948/2015.

Per quanto concerne il momento in cui scatta l’obbligo del pagamento del contributo, l’Inps precisa che questo decorre dal mese di paga successivo a quello di adozione del provvedimento di autorizzazione da parte dell’istituto stesso.

Pertanto, se l’autorizzazione pervenisse nel corso di maggio 2017, nel flusso uniemens di giugno 2017 dovrà essere per la prima volta esposto il contributo del mese, nonché gli arretrati relativi ai periodi pregressi (dal mese di inizio della sospensione fino al mese dell’autorizzazione).

Il calcolo

La parte più copiosa del provvedimento è dedicata alle modalità di calcolo del contributo, o meglio della base di calcolo dello stesso, rappresentata dalla retribuzione persa, determinata considerando anche l’incidenza delle mensilità aggiuntive e indicata nel flusso uniemens nell’elemento “differenze di accredito”.

In particolare nell’allegato 1 della circolare, l’Inps si preoccupa di riportare tutti i diversi algoritmi di calcolo della retribuzione persa/differenza di accredito, distinti in ragione delle diverse tipologie di lavoratori gestiti (full time, part time, mensilizzati o retribuiti con paga giornaliera/oraria) nonché delle specifiche situazioni (assunti o cessati o con cambi di qualifica nel corso del mese).

In linea con quanto disposto dall’articolo 21, comma 5, del Dlgs 148/2015, viene precisato che nella retribuzione persa non deve tenersi conto degli aumenti retributivi disposti con contratti collettivi aziende formalizzati nei 6 mesi antecedenti la stipula del contratto di solidarietà, e che pertanto di tali aumenti devi darsi evidenza nel flusso mensile nel nuovo elemento “AumRetCigs”.

La regolarizzazione

Nella seconda parte del provvedimento sono illustrate le modalità di esposizione del contributo addizionale nel flusso uniemens, nonché del conguaglio delle indennità, distinte anche in ragione del sistema gestionale di Cig utilizzato (aggregato o con ticket).

La regolarizzazione dei periodi pregressi dovrà avvenire con il flusso uniemens di marzo 2017 e con relativo pagamento entro il 18 aprile (perché il 16 è Pasqua).

La circolare 9/17 dell'Inps

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