Adempimenti

I buoni pasto non cambiano sistema

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di G. Se.

Non tutti i “buoni” applicheranno la nuova normativa Iva dei voucher. Molti degli strumenti presenti nel nostro ordinamento resteranno fuori da queste disposizioni e continueranno ad essere regolamentati secondo le norme vigenti. Primi tra tutti i buoni-pasto che, pur rientrando astrattamente tra i voucher monouso, restano assoggettati alla disciplina prevista per le prestazioni di servizi sostitutivi di mense aziendali.

Due sono infatti i rapporti giuridici individuabili quando questo tipo di servizio viene reso con i buoni-pasto:
• il primo tra il datore di lavoro e la società che emette il buono;
• il secondo tra società ed esercizi convenzionati (presso i quali è possibile utilizzare il buono).

La società emittente non si pone come semplice intermediario nei confronti del lavoratore (possessore del buono) ma fornisce un vero e proprio servizio al datore di lavoro, come tale assoggettato ad Iva al 4%, in quanto si tratta di somministrazione resa in dipendenza di un contratto di appalto. Quando il buono viene utilizzato presso la mensa o un esercente, il corrispettivo pagato a titolo di rimborso dalla società emittente sarà con Iva al 10 per cento.

Fuori dal nuovo trattamento Iva dei voucher anche titoli di trasporto, biglietti per cinema e musei, francobolli e simili. Tutti questi strumenti sono espressamente esclusi dall’ambito di applicazione del decreto e continuano a seguire lo speciale regime monofase, che concentra il versamento dell’imposta e i relativi adempimenti solo sul soggetto a monte della catena produttiva/distributiva.

Discorso analogo per i servizi di telecomunicazione. In base all’articolo 74, comma 1, lettera d) del Dpr 633/1972, l’Iva è assolta dal titolare della concessione al servizio in base al corrispettivo dovuto dall’utente o, se non ancora determinato, al prezzo medio praticato per la vendita. Diverso è anche il trattamento degli strumenti di pagamento (ad esempio carta prepagata). Direttiva Ue 2016/1065 e decreto li escludono espressamente dall’ambito di applicazione delle nuove disposizioni, per la diversa natura di tali strumenti rispetto ai voucher (che non rientrano tra i mezzi di pagamento). Unici legittimati ad emettere strumenti di pagamento restano quindi gli intermediari autorizzati da Bankitalia e rimane in vigore la disciplina di settore (Dlgs 11/2010).

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