Privacy, regolarizzazione agevolata delle violazioni
Chi intende avvalersi della facoltà di regolarizzare le violazioni in materia di privacy pendenti al 25 maggio 2018, potrà oblare le sanzioni mediante il pagamento in misura ridotta di una somma pari ai due quinti del minimo edittale stabilito per la sanzione. Il pagamento dovrà essere effettuato entro il 18 dicembre 2018.
Il Garante della privacy, in attuazione del Dlgs 101/2018, che ha armonizzato la legislazione italiana sulla privacy al regolamento europeo 2016/679, ha emanato tramite una serie di faq alcune indicazioni e istruzioni operative.
Destinatari - Possono beneficiare della definizione agevolata coloro che hanno ricevuto, entro la data del 25 maggio 2018, l'atto con il quale sono stati notificati gli estremi della violazione o l'atto di contestazione per le violazioni alle principali norme previste dal codice della privacy cioè del Dlgs 196/2003, quali: omessa informativa – cessione non consentita dei dati personali – mancata adozione delle misure minime di sicurezza dei dati – omessa notificazione al Garante nei casi prescritti.
Tale facoltà di definizione agevolata non è ammessa qualora il procedimento sanzionatorio si sia nel frattempo concluso con l'adozione di un provvedimento di ordinanza-ingiunzione da parte del Garante.
Nei casi in cui gli atti di contestazione siano stati invece notificati successivamente al 25 maggio 2018, anche se riferiti a violazioni commesse in precedenza, è esclusa la possibilità di definire in via agevolata il procedimento. In questi casi il Garante emetterà un'ordinanza-ingiunzione applicando le precedenti norme dal momento che la violazione è anteriore all'entrata in vigore del regolamento europeo.
Pagamento - Il pagamento può essere effettuato, entro il termine del 18 dicembre 2018, tramite bollettino postale intestato a “Tesoreria Provinciale dello Stato di ROMA” il cui numero di conto corrente è 871012; oppure con versamento tramite istituti bancari, uffici postali ecc., utilizzando il codice IBAN IT 31I0100003245348010237300 e indicando la seguente causale “Definizione agevolata sanzioni del __(data contestazione)___ – capo X capitolo 2373 – Contravventore: _____________”, unitamente al numero della contestazione, se presente.
Qualora la contestazione si riferisca a più violazioni e il contravventore intenda effettuare il pagamento finalizzato alla definizione agevolata solo per alcune di queste, nella causale del pagamento del versamento andranno indicate le violazioni per cui è effettuato il versamento.
Violazioni non regolarizzate - Se il contravventore non si avvale della definizione agevolata, mediante il pagamento dei 2/5 del minimo edittale entro il 18 dicembre 2018, ha la facoltà di pagare l'intero importo contenuto nell'atto di contestazione oppure di presentare all'ufficio del Garante nuove memorie difensive entro il 16 febbraio 2019. Il Garante a questo punto può archiviare il procedimento oppure emanare una nuova ordinanza-ingiunzione entro il termine prescrizionale di 5 anni.