Adempimenti

Requisiti più elevati per le agenzie per il lavoro

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di Giampiero Falasca

In arrivo un inatteso salasso per le piccole agenzie di somministrazione e di intermediazione di manodopera.

Il decreto ministeriale attuativo dell’intesa Stato Regioni firmata il 21 dicembre 2017- in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – introduce, infatti, un sostanzioso appesantimento dei requisiti organizzativi richiesti alle agenzie per il lavoro, appesantimento che non avrà un impatto rilevante per gli operatori medio-grandi, mentre potrebbe generare un forte incremento di costi a carico delle imprese con dimensioni ridotte.

Il decreto, infatti, innalza – portandolo da quattro a sei – il numero minimo di sedi operative che ciascuna agenzia deve possedere per ottenere e mantenere l’autorizzazione a svolgere le attività di somministrazione di manodopera e intermediazione tra domanda e offerta di lavoro. Le sedi – come in precedenza – devono essere distribuite su almeno quattro diverse regioni.

Il decreto definisce le sedi come strutture «operative adibite a sportello», chiarendo che deve trattarsi di locali che garantiscono una fascia minima di apertura al pubblico non inferiore a 20 ore settimanali e presso ciascuna sede operativa devono essere presenti almeno due operatori.

Il nuovo decreto precisa anche – con una formula che non mancherà di generare equivoci, in relazione agli effetti che può generale sull’inquadramento del personale – che per ogni unità organizzativa dovrà essere indicato un responsabile «anche con funzioni di operatore».

Inoltre i locali adibiti allo svolgimento dell’attività dovranno essere conformi alla disciplina edilizia e urbanistica vigente e dovranno essere muniti di attrezzature, spazio e materiali «idonei allo svolgimento dell’attività, in coerenza con il servizio effettuato».

All’esterno dei locali dovranno essere indicati – ove presenti – gli estremi del provvedimento di accreditamento e il tipo di servizi al lavoro che si possono erogare.

L’accreditamento è il meccanismo mediante il quale un operatore viene “abilitato” dalla Regione o dall’Anpal (Agenzia nazionale politiche attive del lavoro) a erogare, per conto di un committente pubblico, un servizio al lavoro, nozione aperta che include tutte le attività di volta in volta definite dalla normativa locale o nazionale. Diverso è il provvedimento di autorizzazione, che consente a un’agenzia per il lavoro di erogare alcuni specifici servizi previsti dalla legge (somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, outplacement) in concorrenza con gli altri operatori e senza necessità di raccordarsi con la pubblica amministrazione.

Le regole contenute nel decreto entreranno in vigore dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e dovranno essere rispettate da tutti i soggetti che presenteranno la domanda di autorizzazione successivamente. Invece per le agenzie già autorizzate le nuove regole (con i maggiori costi che ne derivano) dovranno essere applicate solo dopo 12 mesi dalla data di pubblicazione.

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