Contrattazione

Un sistema da ripensare tra tutele contrattuali ed esigenze economiche

di Giampiero Falasca

Il caso Foodora accende i riflettori su un tema centrale per l’attuale diritto del lavoro: la rivoluzione digitale e la gig economy stanno mettendo in forte crisi lo schema giuridico della subordinazione.

Le piattaforme che mettono in contatto diretto chi riceve e chi eroga un servizio tendono sempre più a chiamarsi fuori dal rapporto che si instaura con il lavoratore, atteggiandosi a meri intermediari di una relazione che, secondo questa visione, intercorre solo con l’utente finale del servizio.

Anche quando le piattaforme accettano di essere parte formale di questo rapporto (come nel caso di Foodora), raramente scelgono di usare il lavoro subordinato, ma si rifugiano in forme contrattuali meno rigide di quella ordinaria (come la collaborazione coordinata e continuativa o la partita Iva).

Questa fuga dalla subordinazione nasce da una pressione fortissima per la riduzione dei costi di realizzazione del servizio che ha un’origine molto poco enfatizzata sul piano mediatico: sono i consumatori a chiedere una riduzione costante delle tariffe, tanto da mettere rapidamente fuori mercato gli operatori meno efficienti. La possibilità di confrontare su larga scala i prezzi dei servizi è una grande opportunità, ma produce anche grandi rischi per i soggetti sulle cui spalle ricade la corsa al miglior prezzo.

Non c’è solo il tema dei costi a determinare la fuga dalla subordinazione. L’economia digitale stimola modelli organizzativi nuovi e sconosciuti, che mettono in evidenza l’arretratezza dello schema classico del lavoro subordinato, inadeguato ad essere calato su fenomeni del tutto nuovi. In questo contesto, gli elementi tipici della subordinazione - l’esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare - non riescono più a segnare in maniera netta il confine tra lavoro autonomo e lavoro subordinato.

Certamente, un fattorino che consegna le pizze a domicilio ha un margine di autonomia molto ristretto nell’esecuzione della prestazione; ma è fuori di dubbio che questa attività possa essere prestata in forma autonoma o coordinata (come ha confermato il Tribunale di Torino), qualora le parti si trovino d’accordo su alcuni elementi che consentono di escludere la natura subordinata dell’attività.

La crisi degli indicatori classici si può apprezzare anche in senso inverso: nell’economia dei servizi il luogo e il tempo di lavoro sono sempre meno rilevanti ai fini della gestione e valutazione della prestazione, tanto che si diffonde, tra i lavoratori dipendenti, lo smart working, una modalità di svolgimento del lavoro subordinato che si caratterizza per la possibilità di mettere in secondo piano questi elementi, rendendo sempre più sottile la differenza con il lavoro autonomo o parasubordinato.

Questi esempi dimostrano che la subordinazione è uno schema ormai poco adeguato a regolare molte forme di lavoro; emerge sempre più un tema di subordinazione economica, che prescinde dagli inquadramenti contrattuali, e quindi è troppo ampio e complesso per trovare soluzione nelle aule di giustizia.

È necessario un ripensamento complessivo delle tecniche di tutela dei contraenti deboli (quelli che sono tali dal punto di vista economico, prima ancora che giuridico), serve una modernizzazione del sistema di rappresentanza dei lavoratori (oggi focalizzato solo sul lavoro dipendente) e – ultimo, ma non meno importante – occorre un approccio più incisivo al tema dell’occupabilità delle persone, che hanno bisogno di sistemi di protezione attiva del lavoro (formazione e politiche attive).

C’è da sperare che la nuova legislatura affronti il tema del lavoro ponendosi queste domande, invece che rifugiarsi in questioni di grande impatto mediatico – come l’anacronistica battaglia sull’articolo 18 – ma di scarsa utilità rispetto alle priorità del mercato del lavoro.

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