Contenzioso

Responsabilità per infortunio da accertare in base alle funzioni esercitate effettivamente

di Luigi Caiazza

In occasione di un infortunio sul lavoro, per individuare il soggetto garante della sicurezza in base all'articolo 299 del Dlgs 81/2018 (Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro), occorre individuare colui che, pur non essendone formalmente investito, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti al datore di lavoro e ad altri eventuali garanti. Questo è uno dei principi espressi dalla Corte di cassazione, terza sezione penale, con la sentenza 39324/2018.

Il fatto di causa si riferisce all'infortunio occorso a un lavoratore per l'uso di una leva non adatta nell'impiego improprio di un macchinario, presso un cantiere appartenente a una struttura complessa che impiega oltre 500 dipendenti, e alla conseguente sentenza di condanna nel giudizio di merito a carico dell'amministratore unico della società, nonché del dirigente di fatto e capo cantiere.

La Suprema corte, nell'accogliere il ricorso di entrambi gli imputati, ha statuito che l'individuazione dei destinatari degli obblighi posti dalle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro deve fondarsi non già sulla qualifica rivestita, bensì sulle funzioni in concreto esercitate che, pertanto, prevalgono rispetto alla carica attribuita al soggetto, ossia alla sua funzione formale.

Proprio per il caso oggetto di ricorso, poiché occorreva individuare il garante di una struttura aziendale complessa, sarebbe stato necessario fare riferimento al soggetto espressamente deputato alla gestione del rischio, tenendo conto di alcuni basilari principi che si fondano sulla giurisprudenza della stessa Corte.

Si è così generalmente ritenuto, contemperando, in pratica, il contenuto dell'articolo 299 del testo unico con l'articolo 2, comma 1, lettere b, d ed e, dello stesso testo, che al preposto è generalmente riconducibile la sfera di responsabilità relativa a un infortunio occasionato dalla concreta esecuzione delle prestazione lavorativa, è riconducibile invece alla sfera del dirigente il dettaglio dell'organizzazione dell'attività lavorativa, mentre incombe in capo al datore di lavoro la scelta gestionale di fondo di tale organizzazione.

Infatti, proprio l'articolo 2 chiaramente attribuisce:
- al datore di lavoro la responsabilità dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa;
- al dirigente quella di attuare le direttive del datore di lavoro nell'ambito della prefissata organizzazione datoriale;
- al preposto che, nell'ambito delle direttive ricevute, ne controlla la corretta esecuzione da parte dei lavoratori.

La sentenza impugnata ha invece fatto derivare la specifica responsabilità in capo al datore di lavoro tenendo conto delle sole funzioni formali senza alcuna verifica dei particolari profili di colpa di cui si è fatto sopra cenno. La Corte è prevenuta alle medesime conclusioni per quanto attiene il dirigente.

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