Previdenza

Riduzione del 15,81% dei premi Inail per il 2018

di Antonio Carlo Scacco

La legge 147/2014 (legge di Stabilità per il 2014) aveva originariamente stabilito la riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da definire in base ad apposito decreto interministeriale del Ministro del lavoro e dell'economia e delle finanze su proposta dell'Inail. La medesima legge ha altresì stabilito che la riduzione si applica nelle more dell'aggiornamento delle relative tariffe.

Per il corrente anno il decreto prevede una riduzione dei premi pari al 15,81% (quindi in misura leggermente inferiore a quella, pari al 16,48%, fissata per il 2017). Interessati dalla riduzione sono i premi dovuti per la Gestione Industria, l'assicurazione per i marittimi, i contributi per la Gestione Agricoltura, i premi speciali unitari delle polizze artigiani, nonché i premi relativi all'assicurazione contro le malattie e le lesioni determinate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive (legge 93/1958). Non beneficiano della riduzione i premi per l'assicurazione contro gli infortuni domestici, quelli per i lavoratori addetti a servizi di riassetto e di pulizia dei locali nonché il contributo dovuto dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani.

La percentuale di riduzione si applica ai premi/contributi di competenza dell'anno 2018 quindi alla rata anticipata dovuta per 2018 e alla regolazione o conguaglio dovuto per il medesimo anno, da versare con l'autoliquidazione nel 2019. Il premio si calcola al netto di tutti gli altri sconti ed agevolazioni e si cumula alle altre eventuali riduzioni e/o agevolazioni (es. sconto edili).

Il premio o contributo così ridotto è soggetto alle eventuali addizionali stabilite dalle vigenti disposizioni (es. fondo vittime dell'amianto). La applicazione della riduzione segue criteri differenti a seconda che la lavorazione sia iniziata o meno da oltre un biennio. Nel primo caso (lavorazioni con data inizio precedente al 3 gennaio 2016) relativamente alle polizze dipendenti la riduzione si applica se per ogni voce il tasso applicabile (TA) è inferiore o almeno pari al tasso medio di tariffa (TM). Per le polizze artigiani, le imprese del settore navigazione, gli assicurati nella gestione agricoltura e nella gestione medici radiologi/soggetti esposti alle sostanze radioattive, si fa invece riferimento all'indice di gravità medio (Igm), che esprime il numero di giornate di lavoro perse mediamente da ciascun addetto-anno a seguito di un infortunio in ambiente di lavoro o di una malattia professionale. Per le lavorazioni iniziate da meno di un biennio, ossia con data inizio uguale o successiva al 3 gennaio 2016 la riduzione si applica ai soggetti che dimostrino l'osservanza delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. A tale proposito è necessaria la presentazione, nel corso del biennio, dell'istanza con modulo 20 MAT telematico (o delle altre apposite istanze relative allo specifico settore di appartenenza), accettata dall'Inail. Per i soggetti la cui istanza sia stata già presentata e accettata nel corso del biennio di riferimento, la applicazione della riduzione è automatica e non è necessaria la presentazione di una nuova istanza.

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