Previdenza

Aree di crisi complessa, resta la Cigs

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di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone

Le imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa potranno ancora fruire, nel 2017, del trattamento straordinario di integrazione salariale .

Lo rende noto il ministero del Lavoro con la circolare 7/17 diffusa ieri.

Per l’individuazione dell’ambito territoriale di competenza (si veda la scheda a fianco), occorre fare riferimento all’articolo 27 del decreto legge 83/12 (legge 134/12).

Destinatarie della particolare prestazione sono le imprese - già beneficiarie a qualunque titolo di precedenti trattamenti di Cigs, conclusi nell’arco temporale 2016 – 2017 – che, quest’anno, non possono ricorrere a un ulteriore interventi di integrazione salariale straordinaria, in base alla disciplina vigente.

Nel documento, viene precisato che il trattamento di integrazione salariale straordinaria può essere autorizzato sino al limite massimo di 12 mesi per il 2017. Se l’accordo viene sottoscritto quest’anno, con domanda ed inizio della sospensione o riduzione di orario sempre nel 2017, la Cigs (max 12 mesi) potrà superare il limite temporale del 31 dicembre 2017.

Occorrerà, tuttavia, rispettare il tetto di spesa complessivo e quello definito dalle risorse assegnate ad ogni singola Regione.

Per il finanziamento del particolare intervento, il Dl 244/16 (cosiddetto mille proroghe) ha stanziato per l’anno 2017, a valere sul Fondo Sociale per Occupazione e Formazione, 117 milioni di euro che saranno ripartiti a livello regionale, in relazione alle richieste, con successivo decreto ministeriale.

In attesa delle sua emanazione, il Ministero fa presente che le imprese interessate possono sottoscrivere gli accordi regionali e iniziare le sospensioni o riduzioni di orario, inoltrando la richiesta di convocazione alla Direzione generale della Tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali.

Le aziende che, vertendo in serie e documentate difficoltà finanziarie, si trovino nella necessità di richiedere il pagamento diretto della Cigs all’Inps, dovranno inviare l’istanza anche all’Ispettorato territoriale del lavoro competente, al fine di consentire le verifiche del caso.

Ricordiamo che l’ulteriore trattamento straordinario va in deroga alla normativa generale e, quindi, può essere autorizzato sia qualora l’impresa abbia già esaurito la durata massima consentita dai trattamenti di integrazione salariale, in generale o in relazione alle singole causali di intervento, sia in assenza dei criteri di autorizzazione richiesti per le singole fattispecie di Cigs.

È necessaria, inoltre, la sottoscrizione di un accordo in sede governativa presso il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con l’intervento del ministero dello Sviluppo economico e della Regione interessata. Le imprese devono, altresì, presentare un piano di recupero occupazionale che preveda appositi percorsi di politiche attive del lavoro concordati con la Regione e finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori.

La circolare del Lavoro n. 7/17

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