Rapporti di lavoro

Per le società tra legali si apre la strada della Spa

di Angelo Busani

La legge sulla concorrenza contiene la nuova disciplina dell’esercizio in forma societaria della professione forense , materia finora regolamentata dal decreto legislativo 96/2001. La prima differenza tra la società di avvocati del decreto 96/2001 rispetto a quella della legge sulla concorrenza è quella attinente la forma societaria: mentre nel decreto 96 si parlava di una società che aveva la sua matrice nella Snc, ora invece la legge sulla concorrenza allude a una società che può essere una società di persone, una società di capitali o una società cooperativa, così come è previsto dalla legge 183/2011 per le Stp diverse da quelle tra avvocati. Si apre, quindi, la strada alla società tra avvocati organizzata nella forma della Spa: soluzione cui senz’altro ambiranno i grandi studi legali internazionali operanti in Italia che, con ciò, acquisiranno il beneficio della responsabilità limitata dei soci, la possibilità di ambire a governance diverse da quella “tradizionale” caratterizzata dalla presenza di un consiglio di amministrazione con funzioni gestorie e da un collegio sindacale con funzioni di controllo. Forme di governance analoghe a quelle adottate dalle “case-madri”, per lo più basate in Inghilterra, Usa e Germania.

La società di avvocati prevista dalla legge sulla concorrenza presenta una significativa differenza rispetto alle “normali” Stp e pure rispetto alla società tra avvocati del decreto 96/2001: infatti, nella legge sulla concorrenza si parla di affidamento dell’amministrazione solo a soci, mentre chi amministra una Stp non deve necessariamente essere un socio. Un’altra novità della legge sulla concorrenza è quella inerente la qualità dei soci: si ipotizza infatti che soci delle società tra avvocati dovranno essere per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, avvocati iscritti all’albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni.

La mappa

La legge sulla concorrenza

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