Raddoppiato il ticket di licenziamento
La legge di bilancio per il 2018 (legge 205/2017) con l'articolo 1, comma 137, ha raddoppiato l'importo del ticket di licenziamento nelle procedure di licenziamento collettivo.
La novità interessa tutti i datori di lavoro, imprese e non imprese, soggetti al versamento del contributo Cigs. La legge di bilancio individua infatti tra i destinatari del raddoppio del ticket i soggetti tenuti al versamento della contribuzione prevista dall'articolo 23 del Dlgs 148/2015 (contributo Cigs dello 0,90%).
Per individuare i destinatari dell'aumento del ticket non si fa quindi riferimento alle dimensioni aziendali, ma solo al fatto di essere tenuti al versamento del contributo.
Sono esclusi quindi i datori di lavoro non soggetti alla Cigs, sia nel caso che effettuino licenziamenti individuali che collettivi. Sono inoltre fatti salvi i licenziamenti avvenuti a seguito di procedure avviate entro il 20 ottobre 2017 per i quali si mantiene il regime previgente anche se le cessazioni del rapporto dovessero avvenire nel 2018.
Il ticket è dovuto nei casi di interruzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato per una delle causali che possono dare teoricamente diritto alla Naspi, a prescindere dall'effettiva percezione della stessa. Il contributo è stato introdotto dall'articolo 2, comma 31, della legge 92/2012, in misura pari al 41% del massimale di retribuzione sul quale si calcola la prima fascia di importo della Naspi che per il 2018 è pari a 1.208,15 euro, rivalutabile annualmente, per ogni 12 mesi di anzianità aziendale posseduta dal lavoratore negli ultimi 3 anni.
Dal 2018 la percentuale sale all'82% per le imprese soggette alla Cigs che effettuano riduzioni di personale nell'ambito di procedure di licenziamento collettivo.
In tutti i casi, sia per i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della Cigs, sia per i non rientranti, il contributo è moltiplicato per 3 nei casi di licenziamento collettivo per il quale non sia stato raggiunto l'accordo sindacale.
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