Il disegno di legge di conversione del decreto aiuti destina un’indennità una tantum di 550 euro ai dipendenti del settore privato che, nel 2021, sono stati impiegati con contratto a tempo parziale ciclico verticale. Si tratta di quei contratti in cui l'attività lavorativa è svolta a tempo pieno ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno e con periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti.
La misura è stata introdotta dalle commissioni riunite Bilancio-Finanze della Camera. Alla data della domanda i potenziali beneficiari non devono essere titolari di altro rapporto di lavoro dipendente, percettori della nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego (Naspi) o di trattamento pensionistico. L'indennità sarà erogata dall’Inps e non concorrerà alla formazione del reddito del percettore. Per il 2022 è previsto un limite di spesa di 30 milioni e vale l'ormai consueto meccanismo: l'Inps provvederà al monitoraggio del rispetto del limite e comunicherà i risultati dell’attività al ministero del Lavoro e al ministero dell'Economia. Qualora dal monitoraggio emergano scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti di concessione dell'indennità.
Non è stato invece recepito l'emendamento che, con una modifica all’articolo 3 del Dlgs 22/2015, reintroduceva il diritto alla Naspi dei titolari di un contratto di lavoro part time ciclico verticale, che prevedesse periodi interamente non lavorati non superiori alle tredici settimane all’anno, per l’arco di tempo in cui la loro prestazione non fosse stata utilizzata in conformità col programma negoziale concordato col datore, in relazione a esigenze temporalmente predeterminate e oggettivamente inerenti all’attività produttiva aziendale. Sarebbe stato un incentivo all'utilizzo di questa forma contrattuale, valida alternativa alla successione dei contratti a termine.
All'inizio degli anni Duemila si discusse sulla spettanza dell'indennità di disoccupazione nei periodi di inattività e la Cassazione a sezioni unite, nel 2003, con la sentenza 1732, sancì che la stipula del contratto di lavoro part time verticale dipende dalla libera volontà del lavoratore e non dà luogo a disoccupazione involontaria, indennizzabile nei periodi di pausa. Forse proprio per superare quest’obiezione, l'emendamento accantonato proponeva una procedura che lasciava perplessi, in quanto per ottenere la Naspi occorreva l'iscrizione alle liste di disoccupazione e la dichiarazione di disponibilità al lavoro in relazione al periodo in cui la prestazione lavorativa non può essere erogata in esecuzione del contratto. La proposta non è passata, mentre per l'indennità una tantum non dovrebbero esserci ripensamenti stante i tempi stretti per la conversione in legge del decreto.

