L'articolo 1, comma 3, del Dlgs 30 aprile 1997, numero 166 ha stabilito che per gli sportivi professionisti già iscritti alla gestione ex Enpals alla data del 31 dicembre 1995 e per quelli iscritti successivamente a tale data ma con anzianità contributiva in altre gestioni previdenziali obbligatorie, la contribuzione ordinaria è dovuta entro un massimale di retribuzione giornaliera imponibile che per l'anno 2018 è rilevabile dalla colonna A della tabella allegata, pari al massimale annuo per il fondo pensione lavoratori dipendenti diviso 312. Sulla retribuzione eccedente tale valore, e fino al tetto di imponibile giornaliero riportato in tabella nella colonna B della tabella allegata, è dovuto un contributo di solidarietà.
Fino al 31 dicembre 2017 il contributo è stato pari all'1,20% suddiviso per lo 0,60% a carico del datore di lavoro e 0,60% a carico del lavoratore.
La legge di bilancio 2018 (legge 205/2017) all'articolo 1, comma 374, stabilisce l'aumento del contributo nelle seguenti misure e con le seguenti scadenze temporali:
• dal 1° gennaio 2018: contributo pari a 1,50% suddiviso per lo 0,75% a carico del datore di lavoro e 0,75% a carico del lavoratore;
• dal 1° gennaio 2020: il contributo diventa pari al 3,10% suddiviso per l'1% a carico del datore di lavoro e 2,10% a carico del lavoratore.

