Il Lazio alza l’indennità per i tirocini
Nel
Ricordiamo che il Lazio, con la Dgr n. 533/17, è tra le prime regioni che ha provveduto ad adeguare la propria normativa interna al recente accordo della Conferenza Stato Regioni del 25 maggio 2017 con cui sono stati rinnovati i principi di carattere generale sulla disciplina nazionale dei tirocini non curriculari.
La nota operativa della Direzione regionale si preoccupa anzitutto di chiarire la decorrenza della nuova disciplina prevista dall’articolo 18 della Dgr n. 533/17, e cioè che le nuove regole si applicano ai tirocini extracurriculari avviati dal 1° ottobre prossimo (data indicata sia nel progetto formativo, sia nella comunicazione obbligatoria al Centro per l’impiego come data di inizio dello stage).
Le vecchie regole contenute nella Dgr n. 199/13 continueranno invece ad applicarsi ai tirocini attivati entro il 30 settembre ed alle rispettive proroghe, nonché a quelli attivati a seguito di avvisi pubblici pubblicati entro il 30 settembre 2017.
L’eventuale unico rinnovo, ribadisce la Regione nella recente nota, in base a quanto previsto dall'articolo 3 della Dgr n. 533/17, dovrà comportare l’attivazione di un nuovo progetto formativo e, a differenza del passato, la sua durata sarà computata ai fini della durata massima stabilita.
Le novità più rilevanti sul piano operativo introdotte dalla Dgr n. 533/17 riguardano la durata e l’indennità di partecipazione.
Mentre la precedente disciplina dei tirocini di orientamento e inserimento prevedeva una durata fino a 12 mesi, l’articolo 3 della nuova dgr fissa la durata minima in 2 mesi (1 per quelli “stagionali”) e quella massima in 6 mesi (elevato a 12 per le categorie della lett. e) dell’articolo 2 quali i rifugiati/vittime violenza/titoli di permesso di soggiorno per motivi umanitari ovvero a 24 mesi per i disabili).
L’indennità di partecipazione, cioè il vecchio rimborso spese, viene elevato da 400 a 800 euro mensili, (contro i 300 euro previsti dalla normativa nazionale), subordinata ad un’effettiva partecipazione non inferiore al 70% dell’orario programmato previsto nel progetto formativo individuale. In caso di partecipazione inferiore al 70% l’importo sarà riproporzionato, mentre non sarà proprio dovuta in caso di partecipazione dal 50% in giù dell’orario concordato.
Un’altra novità riguarda i soggetti ospitanti cosiddetti multilocalizzati, a cui la dgr dedica il nuovo articolo 6, che lascia a questi soggetti che abbiano nel Lazio almeno una sede (legale o operativa) la facoltà di scegliere di applicare la normativa del Lazio anche ai tirocini svolti presso altre Regioni, previa comunicazione alla regione Lazio per il tramite del soggetto promotore.
Questa previsione sembrerebbe non del tutto in linea con quella contenuta nell’articolo 2 comma 5-ter del Dl n. 76/13 (espressamente richiamato dallo stesso articolo 6), in quanto tale ultima norma subordina la facoltà di scelta della normativa regionale applicabile alla sussistenza della sola sede legale (e non anche di quella operativa) nella regione “prescelta”.
Nell’ambito dei limiti entro cui è possibile attivare i tirocini, che sono rimasti sostanzialmente identici, è stata introdotta dall’articolo 8 della delibera una previsione premiale, e cioè la possibilità di derogare, entro determinati limiti, al tetto del 10% per i soggetti ospitanti con più di 20 lavoratori dipendenti in caso di assunzione (secondo percentuali differenziati dal 20% al 100%) di stageurs ospitati nei 24 mesi precedenti.
Mentre la nota operativa anticipa che il nuovo applicativo tirocini on line non sarà operativo fino al 9 ottobre, la delibera n. 533 rinvia, infine, ad un successivo provvedimento l’adozione dei moduli utili per la stipula delle convenzioni, del progetto formativo individuale, del dossier individuale, nonché dell’attestazione finale delle competenze acquisite.
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di Filippo Maria Giorgi