Pause intermedie e rapporti a termine
Si ritiene che nel caso in esame non sia applicabile la disciplina più favorevole del contratta termine per attività stagionali. Infatti, l’art. 21, comma 2, D.Lgs. n. 81/2015 prevede che la disciplina sulla riassunzione e le pause intermedie non trova applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali. Il secondo contratto non è però stipulato per attività stagionale. In ogni caso si consiglia di verificare quanto previsto dalla contrattazione collettiva perché anche la stessa può introdurre ipotesi di esclusione.
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