Con la retribuzione di novembre 2017 le aziende del terziario corrisponderanno ai propri dipendenti aventi diritto un elemento economico di garanzia (Eeg) in sostituzione della contrattazione di secondo livello o comunque in mancanza di elementi retributivi eccedenti la retribuzione contrattuale.
Secondo l'articolo 236 bis del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende del terziario di mercato: distribuzione e servizi (Confcommercio), l'elemento economico di garanzia spetta ai lavoratori a tempo indeterminato (anche gli apprendisti) ed ai contratti di inserimento in forza al 31 ottobre 2017, che risultino iscritti nel libro unico del lavoro da almeno sei mesi.
L'importo teorico è pari ai seguenti importi:
- Quadri, 1° e 2° livello (aziende fino a 10 dipendenti): euro 95,00;
- Quadri, 1° e 2° livello (aziende oltre 10 dipendenti): euro 105,00;
- 3° e 4° livello (aziende fino a 10 dipendenti): euro 80,00;
- 3° e 4° livello (aziende oltre 10 dipendenti): euro 90,00;
- 5°, 6° e 7° livello (aziende fino a 10 dipendenti): euro 65,00;
- 5°, 6° e 7° livello (aziende oltre 10 dipendenti): euro 75,00;
- Operatori di vendita 1° categoria (aziende fino a 10 dipendenti): euro 76,00;
- Operatori di vendita 1° categoria (aziende oltre 10 dipendenti): euro 85,00;
- Operatori di vendita 2° categoria (aziende fino a 10 dipendenti): euro 63,00;
- Operatori di vendita 2° categoria (aziende oltre 10 dipendenti): euro 71,00.
L'importo effettivo spettante dovrà essere calcolato in proporzione all'effettiva prestazione lavorativa svolta nel periodo 1° gennaio 2015 – 31 ottobre 2017 e le frazioni di anno saranno computate, a tutti gli effetti contrattuali, per dodicesimi, computandosi come mese intero le frazioni di mese superiori o uguali a 15 giorni.
Al riguardo Confcommercio ha precisato che nei mesi di effettiva prestazione lavorativa rientrano anche i periodi di congedo di maternità. Devono, invece, essere esclusi i seguenti periodi di astensione dal lavoro per:
- congedo parentale;
- congedo di maternità anticipato o prolungato;
- permessi e aspettative non retribuiti (anche se indennizzati da istituti assistenziali o previdenziali);
- sospensione con ricorso alla Cigs;
- malattia e infortunio, limitatamente ai periodi durante i quali non vi sia alcuna integrazione retributiva a carico del datore di lavoro.
L'importo dovrà inoltre essere riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in base al minore orario di lavoro svolto. Per i lavoratori intermittenti l'importo teorico deve essere riproporzionato in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita secondo l'articolo 17 del Dlgs n. 81/2015).
L'importo dell'Eeg è assorbito, fino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collettivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal ccnl corrisposto successivamente al 1° gennaio 2015.
L'Eeg non è inoltre utile ai fini del calcolo di nessun istituto di legge o contrattuale, ivi compreso il Tfr.
L'importo dell'Eeg deve essere assoggettato a contribuzione ordinaria e a tassazione corrente.

