Bonus Irpef fuori da «Fisco online»
Il bonus Renzi corrispondente all’importo di 80 euro mensili viene compensato con altri importi a debito, ma il modello F24 che lo comprende non dovrebbe essere presentato obbligatoriamente attraverso le procedure messe a disposizione dall’agenzia delle Entrate (Entratel, Fisconline). Il dubbio viene dopo le modifiche del Dl 50/2017 all’articolo 37, comma 49-bis, del Dl 223/2006; tale disposizione prevede ora che l’obbligo del modello F24 da trasmettere mediante i servizi telematici delle Entrate, scatta per le compensazioni del credito annuale e trimestrale per quanto riguarda l’Iva, ovvero per i crediti relativi alle imposte dirette e relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’Irap e ai crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione; tale obbligo riguarda i titolari di partita Iva.
Il credito di imposta di 80 euro mensili spettante ai lavoratori dipendenti, che rispettano determinati limiti retributivi, deve essere recuperato mediante compensazione con proprio codice tributo (circolare Entrate 22 dell’11 luglio 2014). Tuttavia esso è diverso dagli altri crediti di imposta in quanto la compensazione avviene mensilmente e non deve risultare da una dichiarazione annuale. Inoltre, la nuova norma, relativamente ai crediti di imposta, prevede l’obbligo del modello F24 inviato mediante servizi telematici dell’Agenzia, soltanto per quelli da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi fra i quali non risulta il bonus Renzi. La norma che lo ha istituito lo ha classificato fra le detrazioni di imposta di cui all’narticolo 13 del Tuir, ancorché il comma 5 dell’articolo 1 del Dl 66/2014 dispone che le somme erogate sono recuperate dal sostituto di imposta mediante la procedura della compensazione di cui al Dlgs 241/1997.
L’obbligo della particolare procedura del Dl 50 deve essere osservato per qualsiasi importo anche sotto 5mila euro. In sostanza, un soggetto Iva in presenza di compensazione di qualsiasi importo non può mai utilizzare il canale bancario privato. Si ricorda che la risoluzione 57 del 4 maggio 2017 ha precisato che il controllo in merito all’utilizzo obbligatorio dei servizi telematici delle Entrate, inizierà dal 1° giugno 2017.
L’obbligo dell’utilizzo della procedura della Agenzia per la trasmissione dell’F24 comprendente la compensazione del bonus Renzi, che rimane incerto, non è stato affrontato dalle Entrate con la risoluzione 57 del 4 maggio 2017 che invece ha fatto chiarezza in tema di decorrenza dell’obbligo del visto di conformità per le compensazioni di importo superiore a 5mila euro, introdotto anch’esso dalla “manovrina”. Il nuovo limite decorre infatti dalle dichiarazioni dei redditi e Irap, relative al 2016 ma che verranno trasmesse entro il 30 settembre (16 ottobre per le società di capitali diverse dalle “micro-imprese”).
Relativamente alle dichiarazioni Iva l’obbligo sussiste soltanto in presenza di dichiarazione tardiva presentata dal 24 aprile 2017, nel termine di novanta giorni dalla scadenza originaria del 28 febbraio. Quindi è possibile compensare il credito Iva 2016 se di importo non superiore a 15mila euro senza apposizione del visto di conformità e l’agenzia delle Entrate non può bloccare le compensazione come invece qualche ufficio periferico ha fatto nei giorni scorsi.