Contratti di solidarietà, eliminati i «paletti» per le facilitazioni
Con decreto congiunto (Lavoro-Economia) diffuso ieri, vengono fissate le regole che consentono alle imprese di accedere alle
I nuovi criteri non contemplano le particolari condizioni premianti precedentemente introdotte dai precedenti decreti per la fruizione dello sgravo stabilito dal Dl 510/96, come rivisitato dal Dl 34/2014. Secondo le nuove direttive - le imprese, per ottenere le facilitazioni contributive – devono stipulare o avere in corso un CdS stipulato ai sensi del Dl 726/84 (legge 863/84) ovvero del Dlgs 148/2015. Non è, quindi, più necessaria l’individuazione, nell’accordo, di strumenti finalizzati a indicare miglioramenti della produttività pari alla misura dello sgravio spettante, ovvero per i quali sia presente un piano di investimenti utile a superare le inefficienze gestionali, o del processo produttivo, che hanno determinato la necessità di ricorrere alla solidarietà per salvaguardare l’occupazione. Si tratta in sostanza di un ritorno al passato.
Con il provvedimento in rassegna inoltre, vengono messi a regime i termini di presentazione delle istanze: per il 2017, le aziende che hanno stipulato CdS nel periodo 1/1/2016 - 30/11/2017 devono presentare la domanda di riduzione contributiva dal 30 novembre al 10 dicembre. Dal 2018 il termine si cristallizza (dal 30/11 al 10/12) ma con riferimento ai CdS stipulati sino al 30/11 (dell’anno stesso) ovvero nel secondo semestre dell’anno precedente.
Ricordiamo che la facilitazione consiste in uno sgravio del 35% sull’ammontare dei contributi dovuti per i lavoratori per i quali è pattuita una riduzione dell’orario di lavoro superiore al 20 per cento. La riduzione contributiva può avere una durata massima di 24 mesi in un quinquennio mobile; per ottenerla, le aziende devono inoltrare un’istanza esclusivamente tramite posta elettronica certificata.
Nella domanda le imprese devono indicare l’ammontare della facilitazione richiesta, nonché il codice della pratica, inoltrata tramite la piattaforma “Cigs on line” con cui è stata presentata domanda per ottenere la Cigs per CdS. Le modalità di inoltro delle richieste e i relativi modelli sono reperibili nel sito www.lavoro.gov.it. Lo sgravio non potrà mai eccedere le risorse destinate allo scopo (30 milioni per ogni anno). Ai fini dell’accesso al beneficio è previsto il rispetto dell’ordine cronologico di inoltro delle domande.
Sarà la direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all’occupazione del Lavoroa emanare il provvedimento che riconoscerà o negherà (per motivazioni diverse dall’esaurimento delle risorse disponibili stanziate) il beneficio, con provvedimento che dovrà intervenire nei 30 giorni successivi alla data di ricevimento della domanda.
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