Previdenza

Cassacolf, possibile il recupero dei trimestri arretrati per i datori di lavoro domestico

di Michele Regina

Cassacolf è uno strumento di derivazione contrattuale ed è previsto dal Ccnl del Lavoro Domestico, sottoscritto da Domina, Fidaldo e le oo.ss. Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs e Federcolf.

Cassa Colf ha lo scopo di fornire prestazioni socio-sanitarie assistenziali ed assicurative, integrative rispetto a quelle garantite dal Servizio Sanitario Nazionale.
I beneficiari delle prestazioni sono i medesimi dipendenti iscritti, ma anche i datori di lavoro, e/o i loro aventi causa.

L'Ente ha ricordato, con nota nel proprio sito, l'obbligatorietà del contributo.
Infatti il Regolamento prevede:

1. perché sia i dipendenti che i datori di lavoro continuino ad essere beneficiari rispettivamente delle relative prestazioni è necessario che, successivamente alla prima iscrizione, i contributi di assistenza contrattuale vengano versati in modo regolare e continuativo;

2. l'applicazione del CCNL di settore e dei successivi rinnovi contrattuali, comporta l'obbligo dell'iscrizione dei dipendenti e dei datori di lavoro alla Cassacolf, nonché del versamento dei contributi di assistenza contrattuale a carico del datore di lavoro e del lavoratore nella misura minima oraria complessiva di € 0,03 come stabilito dal CCNL, dei quali € 0,01 a carico del lavoratore;

3. il versamento dei contributi è effettuato dal datore di lavoro con periodicità trimestrale all'Inps;

4. la cassa non risponde dei danni subiti dal lavoratore a seguito dell'omesso versamento dei contributi di assistenza contrattuale da parte del datore di lavoro e della conseguente perdita del diritto alle prestazioni.

Il richiamato regolamento prevede anche la possibilità di recuperare i trimestri arretrati.
In considerazione di tale facoltà il Comitato Esecutivo della Cassacolf, nella riunione del 6 ottobre 2018, ha deliberato la possibilità per i datori di lavoro di poter recuperare i mancati versamenti dei contributi contrattuali, entro un massimo di due trimestri, con il solo trimestre successivo a quello in cui si è verificato l'inadempimento nel versamento dei contributi.
Tale possibilità è vincolata al fatto che sia stato versato almeno il trimestre precedente a quello da recuperare, anche se effettuato da datore di lavoro diverso.

Cassacolf fa una esemplificazione a riguardo:

• pagato il 3° trim. 2017 - non pagato il 4° trim 2017 ed il 1° trim 2018;

• possibilità di recuperare con il 2° trimestre 2018 i due trim. precedenti;

• ore retribuite 2° trim = 300 x € 0,03= 9,00 (non versati);

• ore retribuite 3° trim = 200 x € 0,03= 6,00 (non versati);

• ore retribuite 4° trim = 250 x € 0,03= 7,50+9,00+6,00 = € 22,50 da versare.

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