Scade il 15 luglio il termine per la domanda di Ape sociale
Scade il prossimo 15 luglio il termine per presentare la domanda di Ape sociale da parte degli assicurati che maturano nel 2018 i relativi requisiti.
Si tratta della seconda finestra disponibile dopo che la prima si è chiusa il 31 marzo scorso e che consentirà a coloro che hanno perfezionato i requisiti richiesti dal mese di aprile in poi di poter accedere a questo anticipo pensionistico che scadrà, salvo eventuali proroghe con la fine dell'anno.
Natura e misura dell'Ape sociale - L'Ape sociale consente a chi ha compiuto 63 anni e appartiene ad una serie di categorie di soggetti “deboli” in possesso di una certa anzianità contributiva, di poter accedere ad un trattamento economico a carico dell'Inps, parametrato alla pensione maturata entro un massimale di 1.500 euro al mese.
Chi fa domanda deve anche cessare dal rapporto di lavoro subordinato in corso o dall'attività autonoma.
La somma spettante è erogata fino alla maturazione dell'età pensionabile per conseguire la pensione di vecchiaia. Se l'interessato perfeziona prima il diritto alla pensione anticipata, decade dal diritto all'Ape sociale.
Destinatari - Ricordiamo brevemente la platea dei destinatari racchiusi, in pratica, in quattro categorie:
-Lavoratori dipendenti disoccupati con diritto alla Naspi o altro trattamento di disoccupazione compresi coloro per cui è scaduto il termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi, che abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi, in possesso di almeno 30 anni di anzianità contributiva;
-lavoratori che assistono da almeno 6 mesi familiari portatori di handicap grave conviventi con almeno 30 anni di anzianità contributiva;
-invalidi civili con almeno il 74% di invalidità e in possesso di almeno 30 anni di anzianità contributiva;
-lavoratori che svolgono da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette, professioni “gravose” elencate dal decreto 5 febbraio 2018, con un minimo di 36 anni di anzianità contributiva.
I requisiti contributivi richiesti sono ridotti per le donne, di 12 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di 2 anni. L'anzianità richiesta può in questi casi essere pari a 28 (per le prime tre categorie) o 34 anni (per la categoria dei lavori gravosi).
Chi fa domanda entro il 15 luglio - Si tratta di coloro che non hanno semplicemente fatto in tempo a presentarla entro lo scorso 31 marzo, oppure coloro che per quella data non avevano maturato i requisiti o una parte di questi.
Entro il 15 luglio va pertanto presentata all'Inps la domanda di riconoscimento del beneficio ed è necessario che entro tale data:
-sia cessata la fruizione della prestazione di disoccupazione spettante (prima categoria);
-il richiedente assista e conviva da almeno 6 mesi con un soggetto affetto da handicap in situazione di gravità (seconda categoria);
-sia sussistente e accertato dalle commissioni Asl il requisito dell'invalidità pari o superiore al 74% (terza categoria).
Invece possono, invece, essere valutati in via prospettica, purchè si perfezionino entro il 31 dicembre 2018, i seguenti requisiti:
- quello anagrafico dei 63 anni;
- l'anzianità contributiva dei 30 o dei 36 anni;
- il periodo minimo di 6 o 7 anni di svolgimento dei lavori gravosi, entro l'arco temporale complessivo di, rispettivamente, 7 o 10 anni (per la categoria dei lavori gravosi).
Ricordiamo che per coloro che dovessero perfezionare dopo il 15 luglio i requisiti indicati, ci sarà una successiva e ultima finestra finale, scadente il prossimo 30 novembre 2018, a condizione che siano però avanzate risorse finanziarie.
Una volta che l'Inps ha accolto la domanda di riconoscimento, gli interessati possono presentare domanda di accesso al beneficio.
La domanda di riconoscimento entro il 15 luglio va inviata solo in via telematica all'Inps allegando i documenti comprovanti gli status vantati, quali la lettera di licenziamento, le autodichiarazioni relative alla condizione di handicap o invalidità coi relativi estremi degli atti di accertamento, o infine, nel caso dei lavori gravosi, l'attestazione del datore di lavoro redatta su un apposito modello predisposto dall'INPS reperibile on line sul sito INPS che dichiari i periodi di lavoro “gravoso” prestato dal richiedente alle sue dipendenze, il contratto collettivo applicato, le mansioni svolte ed il livello di inquadramento attribuito.