Istruzioni operativo-contabili dell’Inps sulla proroga Cigs per processi riorganizzativi e piani di crisi complessi
Con il messaggio 30 aprile 2018, numero 1825, l'Inps ha diramato le istruzioni operative e contabili sulla proroga Cigs per processi riorganizzativi complessi o piani di risanamento complessi di crisi di cui all'articolo 22-bis del Dlgs 148/2015, introdotto dall'articolo 1, comma 133, della legge n. 205/2017 (legge di bilancio per il 2018).
Con la modifica è stata disposta, limitatamente agli anni 2018 e 2019, una deroga ai limiti massimi di durata della Cigs in favore delle aziende con organico superiore a 100 unità lavorative che, avendo fatto ricorso alle causali di riorganizzazioni o crisi aziendale, presentino una rilevanza economica strategica anche a livello regionale e notevoli problematiche occupazionali, con esuberi significativi nel contesto territoriale.
In particolare, può essere concessa una proroga per un massimo di 12 mesi qualora il programma di riorganizzazione aziendale sia caratterizzato da investimenti complessi non attuabili nel limite di durata pari a 24 mesi ovvero presenti piani di recupero occupazionale per la ricollocazione delle risorse umane e azioni di riqualificazione non attuabili nel medesimo limite temporale.
Ove il programma di crisi aziendale presenti interventi correttivi complessi volti a garantire la continuazione dell'attività aziendale e la salvaguardia occupazionale, non attuabili nel limite temporale ordinario di durata stabilito in 12 mesi può essere concessa una proroga dell'intervento fino al limite massimo di 6 mesi.
La provvidenza - per cui è disposto un tetto di spesa pari a 100 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2018 e 2019, a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione - è subordinata:
- alla stipula di un accordo in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la presenza della regione o delle regioni interessate;
- alla presentazione, da parte dell'impresa, di piani di gestione intesi alla salvaguardia occupazionale - che contemplino specifiche azioni di politiche attive - concordati con la regione o le regioni interessate.
Sulla base delle richiamate disposizioni, con il messaggio in argomento, l'Istituto ha precisato che i datori di lavoro:
-ai fini del conguaglio delle prestazioni anticipate, successivamente all'autorizzazione, all'interno dell'elemento DenunciaAziendale /ConguagliCIG/ CIGAutorizzata/ CIGStraord/ CongCIGSACredito/ CongCIGSAltre/ CongCIGSAltCaus, dovranno valorizzare il nuovo codice causale “L047” avente il significato di “conguaglio CIGS D.Lgs. n. 148/2018 art. 22-bis”, relativo ad autorizzazione soggetta o meno al contributo addizionale;
-per l'esposizione degli importi dovuti a titolo di contributo addizionale dovranno utilizzare il codice causale “E607” recante il significato di “Ctr. addizionale CIG straordinaria” presente nell'elemento CongCIGSCausAdd.
L'Inps ha ricordato - come già precisato con la circolare 9/2017 - che i soggetti datoriali coinvolti sono tenuti al versamento del contributo addizionale a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell'integrazione salariale. Nel caso in cui il rilascio dell'autorizzazione avvenisse, invece, nel mese in cui termina l'evento Cig o successivamente, i datori di lavoro sarebbero tenuti a versare l'importo del contributo addizionale per l'intero periodo autorizzato nel periodo di paga immediatamente successivo a quello di autorizzazione.
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