Contrattazione

Dilettanti co.co.co in lista d’attesa

di Lorenzo Pegorin

È solo il Coni che potrà decidere quali saranno le prestazioni da inquadrare come collaborazioni coordinate e continuative per lo svolgimento della pratica sportiva dilettantistica che rientrano nella disciplina agevolata ai fini contribuitivi e fiscali. Per questo è necessaria una delibera del Comitato, per individuare, al più presto, le mansioni rientranti fra quelle “necessarie” per lo svolgimento delle attività sportive dilettantistiche da parte delle associazioni e società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro (circolare 1/2016 dell’Ispettorato nazionale del lavoro).

La legge di bilancio 2018

Il comma 358 dell’articolo 1 della legge 205/2017, infatti, al fine di evitare che ogni singola federazione o ente fornisse interpretazioni differenti fra loro o eccessivamente estensive, ha demandato al Coni il compito di individuare le prestazioni di carattere sportivo da inquadrare come co.co.co meritevoli delle agevolazioni fiscali. Il riconoscimento, all’interno di questo elenco di alcune mansioni piuttosto che di altre (ad esempio addetti alla segreteria, agli arbitri, al magazzino) comporta la sicurezza (in caso di genuinità del rapporto) che in ipotesi di verifica ispettiva lo stesso non possa essere diversamente riqualificato (ad esempio quale attività di lavoro subordinato), dall’altro lato però, tale inquadramento, potrebbe trascinare con sè un aggravio amministrativo non indifferente.

Gli aggravi burocratici

La natura di co.co.co., infatti, comporterebbe in ogni caso il rispetto delle regole in vigore, ossia, quanto meno la comunicazione preventiva al centro per l’impiego, la tenuta del libro unico del lavoro e il rilascio del cedolino paga. In questo contesto, va detto, che sarebbe auspicabile che il Coni potesse individuare solo alcuni rapporti catalogabili come co.co.co da assoggettare alla disciplina sopra indicata. Per altri, come ad esempio per tutti gli atleti e gli allenatori, sarebbe opportuno che queste figure continuassero ad essere ricomprese fra gli “sportivi puri”, senza gli adempimenti specifici dei co.co.co, ferma restando in ogni caso la disciplina di favore (ex articolo 67 , comma 1, lettera m del Tuir). Diversamente ne sarebbe a rischio l’intero sistema, che non potrebbe sopportare l’appesantimento burocratico che ne deriverebbe. Tali agevolazioni sono, invece, escluse, in ogni caso, per le nuove società sportive dilettantistiche lucrative introdotte dalla legge di Bilancio 2018, essendo il rapporto di collaborazione sportiva inquadrato, per definizione, fra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Le regole per i professionisti

Anche il mondo dei professionisti necessita di alcuni ripensamenti di carattere legislativo. È ormai indifferibile l’adeguamento dell’attuale legge sul professionismo sportivo (legge 91/1981). Molte sono le figure che non trovano adeguato riconoscimento all’interno della legge e ciò spesso impedisce alle società professionistiche la dovuta flessibilità contrattuale, specifica dell’ attività sportiva. Infine come ha più volte evidenziato anche la stessa Aic, salvo un intervento in legge di Bilancio sul tema previdenziale, non ha trovato risposta la proposta di legge (ormai del 2014 – N. 2689 - Gnecchi ed altri -) sulle tutele per il mondo dei lavoratori sportivi, in materia di accesso al trattamento pensionistico, indennità di disoccupazione e di assegni per il nucleo familiare. Viste le traversie economiche che ormai sempre più spesso colpiscono i club appartenenti alle “serie minori”, è giunto il momento di cercare una soluzione concreta non più differibile.

“Il quadro delle regole”

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