Previdenza

Coperto chi denuncia i contributi evasi

di Fabio Venanzi

In merito al principio di automaticità delle prestazioni, derivanti dallo stralcio delle cartelle fino a mille euro importanti precisazioni sono state fornite dal presidente dell’Inps, Tito Boeri (si veda il Sole 24 Ore di ieri).

Nel caso dei lavoratori dipendenti, il diritto alle prestazioni previdenziali sussiste comunque, anche in caso di mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro. Tuttavia, tale diritto sussiste a condizione che il lavoratore denunci l’evasione (o l’omissione) contributiva entro i termini di prescrizione quinquennali all’istituto previdenziale, così da garantirsi la valutabilità di tale periodo ai fini pensionistici. In questi casi, i termini di prescrizione si protraggono a dieci anni, al fine di permettere all’Inps di procedere ad effettuare il recupero dei crediti.

Nell’ipotesi in cui il lavoratore si dovesse invece accorgere del buco contributivo oltre i termini di prescrizione quinquennali, egli potrà ricorrere alla costituzione di rendita vitalizia, cioè riscattare il periodo, con onere a proprie spese. Così facendo il periodo diventa utile sia fini del diritto, sia ai fini della misura del trattamento pensionistico. Rimane salva la facoltà del lavoratore di rivalersi sul datore di lavoro al fine di vedersi riconosciuta la restituzione dell’onere sostenuto, anche mediante chiamata in giudizio.

Il riscatto dovrà essere supportato da documentazione di data certa, come ad esempio il libretto di lavoro, le buste paga ed eventuali dichiarazioni rese all’epoca dal datore di lavoro. Il riscatto è ammesso, altresì, a favore dei familiari di artigiani e commercianti e dei coltivatori diretti, mentre rimane preclusa la possibilità di riscattare i periodi quando il soggetto obbligato al versamento contributivo coincide con il beneficiario della contribuzione stessa.

Anche gli iscritti alla Gestione separata dell’Inps possono procedere al riscatto dei periodi evasi, sempreché l’inadempimento dell’obbligo contributivo non coincida con la stessa figura tenuta al pagamento (committente/associante).

Il principio di automaticità delle prestazioni segna il passo all’altro principio indisponibile in materia previdenziale. Il Codice civile dispone, infatti, la nullità di qualsiasi patto finalizzato ad eludere gli obblighi relativi alla previdenza, al fine di salvaguardare gli interessi e la posizione dei lavoratori dipendenti. In pratica, lo stralcio delle cartelle, potrebbe comportare – nel lungo periodo – la mancata correlazione che intercorre tra la contribuzione versata e la prestazione pensionistica calcolata, tipica dei sistemi contributivi. Si tratta di un discorso simile ai periodi di contribuzione figurativa, per i quali non sussiste una provvista finanziaria, ma che risultano comunque utili ai fini del diritto e della misura di determinate prestazioni pensionistiche, come ad esempio, la pensione di vecchiaia.

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