Il trasferimento del luogo di lavoro disposto unilateralmente dal datore può assumere, in determinate circostanze, la natura sostanziale di un licenziamento collettivo. Di conseguenza, quando il dipendente rifiuta di accettare una modifica rilevante e definitiva della sede di lavoro e il rapporto si interrompe per tale ragione, la cessazione deve essere considerata un licenziamento ai fini dell’applicazione della direttiva europea sui licenziamenti collettivi e deve essere computata nel calcolo delle...

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