LICENZIAMENTO INDIVIDUALE
La Cassazione conferma l'utilizzabilità nel procedimento disciplinare delle prove assunte in sede penale
Lavoro subordinato – Licenziamento disciplinare – Sentenza penale non definitiva – Risultanze probatorie del processo penale – Prove atipiche – Autonomo apprezzamento del giudice del lavoro
Nel pubblico impiego contrattualizzato, il giudice del lavoro può fondare l'accertamento dell'illecito disciplinare su elementi di prova acquisiti nel procedimento penale, anche in assenza di giudicato penale, purché proceda ad autonoma valutazione degli stessi; a tal fine costituiscono prove atipiche utilizzabili anche le risultanze riportate nella sentenza penale non definitiva, senza che ciò comporti inversione dell'onere probatorio, ove il lavoratore abbia avuto la possibilità di contestarne l'attendibilità. Pertanto, è legittimo il licenziamento senza preavviso del dipendente pubblico che, attraverso accessi abusivi alla casella di posta elettronica del superiore gerarchico e l'invio di comunicazioni informatiche apparentemente provenienti dal medesimo, abbia posto in essere condotte accertate in sede penale e ritenute lesive del vincolo fiduciario, integrando una grave violazione dell'obbligo di fedeltà connotata da premeditazione e dolo specifico di nuocere.
La Corte di cassazione conferma ancora una volta, con la sentenza in commento, che i fatti oggetto di procedimento penale possano avere un autonomo rilievo in sede disciplinare. La vicenda attiene ad un licenziamento intimato per condotte consistenti nell'aver utilizzato la casella postale elettronica del direttore generale dell'Ente alle cui dipendenze operava il lavoratore, con "furto di identità", nell'aver inoltrato da essa delle e-mail di contenuto diffamatorio e nell'essersi introdotto abusivamente nella casella di posta elettronica "chiusa" dello stesso direttore, al fine di prendere cognizione di e-mail ricevute a tale indirizzo. Per tali condotte era stato avviato un procedimento penale, nelle cui more l'Ente aveva sospeso cautelarmente il lavoratore.Il procedimento penale si era concluso con una condanna pronunciata dal Tribunale di Roma, ragione per la quale era stato riavviato anche un procedimento disciplinare, conclusosi con l'irrogazione della sanzione del licenziamento. Il lavoratore eccependo – per quanto qui d'interesse – il carattere non definitivo della condanna in sede penale, impugnava il licenziamento. Sia il Tribunale che la Corte d'appello di Roma rigettavano la domanda del lavoratore che ricorreva in Cassazione. La Corte di cassazione rigetta il ricorso appurando che la decisione di merito, relativa alla legittimità del licenziamento, non era fondata sulla mera circostanza della condanna penale ma sulle prove raccolte in detta sede, ivi comprese le testimonianze che avevano confermato la ricorrenza delle condotte contestate. La Corte conferma, pertanto, che il giudice civile può utilizzare le prove assunte nel processo penale al fine di pervenire ad un autonomo convincimento circa la sussistenza degli elementi costitutivi dell'illecito civile sul quale è chiamato ad indagare.
IMPRESA FAMILIARE
Lavoro subordinato e impresa familiare: la prevalenza delle concrete modalità della prestazione
Impresa familiare - Stabile inserimento nell'organizzazione datoriale - Natura subordinata del rapporto - Sussistenza
Ai fini della qualificazione come subordinato di un rapporto di lavoro intercorrente tra soggetti legati da vincoli familiari, assume rilievo decisivo l'accertamento delle concrete modalità di svolgimento della prestazione e, in particolare, della soggezione del lavoratore al potere direttivo e organizzativo datoriale, desumibile dalla valutazione complessiva delle risultanze istruttorie. Il carattere amichevole o familiare delle comunicazioni tra le parti non è, di per sé, incompatibile con la subordinazione. Una volta accertata in concreto la natura subordinata del rapporto, resta esclusa la configurabilità dell'impresa familiare, istituto di carattere residuale, mentre l'eventuale richiamo alla disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative prive di progetto assume valore meramente aggiuntivo e non incide sull'autonoma ratio decidendi fondata sull'art. 2094 c.c.
La controversia trae origine dal ricorso promosso da una lavoratrice che deduceva di avere prestato, per oltre tredici anni e senza alcuna formalizzazione contrattuale, attività lavorativa presso lo studio immobiliare gestito dalla cognata.La ricorrente sosteneva che il rapporto, formalmente configurato come mera collaborazione familiare, si fosse in realtà svolto secondo modalità proprie del lavoro subordinato sino alla cessazione, avvenuta mediante licenziamento orale. Chiedeva, pertanto, l'accertamento della natura subordinata del rapporto, con conseguente riconoscimento dell'inquadramento previsto dal CCNL applicabile, la regolarizzazione della posizione contributiva e il pagamento delle differenze retributive maturate, oltre alle conseguenze derivanti dall'asserita nullità del licenziamento.All'esito dell'istruttoria, integrato il contraddittorio nei confronti dell'INPS e dell'INAIL ed espletata una consulenza tecnica contabile, il Tribunale escludeva la configurabilità di un'impresa familiare e accertava, invece, l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti. Dichiarava, inoltre, la nullità del licenziamento per difetto della forma scritta e condannava la titolare dello studio al pagamento delle differenze retributive e delle retribuzioni maturate successivamente al recesso, nonché alla regolarizzazione contributiva.La decisione veniva parzialmente riformata dalla Corte d'appello di Firenze, che rigettava le domande relative al licenziamento e alle conseguenze della sua dedotta inefficacia, confermando, per il resto, l'accertamento della natura subordinata del rapporto e le conseguenti statuizioni economiche e contributive.A fondamento della propria decisione, la Corte territoriale valorizzava complessivamente le risultanze istruttorie acquisite. In particolare, dalle deposizioni testimoniali era emerso che la lavoratrice si recava stabilmente presso gli uffici dello studio, svolgeva le pratiche che le venivano affidate dalla titolare, manteneva i rapporti con i clienti, effettuava accessi presso i registri immobiliari e si recava presso gli immobili quando necessario. Anche i messaggi intercorsi tra le parti, pur caratterizzati da un tono amichevole e familiare, erano stati ritenuti indicativi dell'esercizio di un potere direttivo e organizzativo da parte della titolare dello studio.La Corte d'appello escludeva, inoltre, che il rapporto potesse essere ricondotto allo schema dell'impresa familiare, sottolineandone la natura residuale e, dunque, la sua configurabilità soltanto in assenza di un diverso rapporto giuridico tra le parti. Nel caso concreto, l'accertata esistenza di un rapporto di lavoro subordinato impediva pertanto di ricondurre la collaborazione all'istituto previsto dall'art. 230- bis c.c.Avverso tale decisione la titolare dello studio proponeva ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando, per quanto maggiormente rileva, l'accertamento della natura subordinata del rapporto compiuto dai giudici di merito.La Cassazione ha anzitutto ritenuto adeguatamente motivata la decisione della Corte territoriale, la quale non aveva desunto la subordinazione da un singolo elemento isolatamente considerato, bensì da una valutazione complessiva delle risultanze documentali e testimoniali.In tale prospettiva, la circostanza che i messaggi intercorsi tra le parti avessero un tenore amichevole e familiare non è stata considerata incompatibile con l'esistenza della subordinazione. La Corte territoriale aveva infatti valorizzato, unitamente a tali comunicazioni, le deposizioni testimoniali dalle quali emergeva che la lavoratrice operava stabilmente a supporto della titolare dello studio ed eseguiva gli incombenti e le pratiche da quest'ultima assegnati. Tali elementi, complessivamente apprezzati, erano stati ritenuti idonei a dimostrare l'assoggettamento della lavoratrice al potere direttivo e organizzativo datoriale.La Suprema Corte ha, pertanto, escluso che la motivazione della sentenza impugnata potesse qualificarsi come apparente o contraddittoria. Le ulteriori contestazioni formulate dalla ricorrente si risolvevano, piuttosto, nella richiesta di una diversa lettura delle deposizioni testimoniali e delle altre risultanze istruttorie, operazione preclusa nel giudizio di cassazione quando l'accertamento compiuto dal giudice di merito sia sorretto da una motivazione adeguata.Particolare rilievo assume, inoltre, la precisazione della Cassazione in ordine al richiamo, contenuto nella sentenza d'appello, alla disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative prive di uno specifico progetto.La Corte territoriale aveva infatti affermato che, nella vigenza del d.lgs. n. 276/2003, la collaborazione coordinata e continuativa non riconducibile a uno specifico progetto avrebbe dovuto essere qualificata come rapporto di lavoro subordinato. La ricorrente contestava tale affermazione, sostenendo, tra l'altro, che la domanda originaria fosse fondata esclusivamente sulla concreta sussistenza degli elementi della subordinazione ai sensi dell'art. 2094 c.c.La Suprema Corte non ha ritenuto necessario affrontare la questione. Una volta accertata in concreto, sulla base delle risultanze istruttorie, l'effettiva natura subordinata del rapporto, il riferimento alla disciplina di cui all'art. 69 del d.lgs. n. 276/2003 perdeva infatti qualsiasi autonoma rilevanza ai fini della decisione, assumendo carattere meramente aggiuntivo rispetto alla ratio decidendi già sufficiente a sorreggere la pronuncia.La Cassazione si è pronunciata anche sulle conseguenze processuali della tardiva integrazione del contraddittorio nei confronti dell'INPS e dell'INAIL, escludendo che essa determinasse automaticamente la nullità dell'attività processuale precedentemente svolta.Sul punto, la Corte ha valorizzato la necessità di una concreta lesione del diritto di difesa. La mera deduzione della tardiva partecipazione al giudizio degli enti previdenziali e assicurativi non è, infatti, sufficiente ove la parte non indichi quali specifiche difese o attività istruttorie le sarebbero state precluse. Nel caso di specie, la ricorrente aveva avuto la possibilità di articolare le proprie difese e di partecipare pienamente all'istruttoria, sicché non era ravvisabile alcun effettivo pregiudizio processuale. La Corte ha altresì osservato che gli obblighi contributivi e assicurativi costituivano conseguenza diretta dell'accertamento della subordinazione, questione sulla quale il contraddittorio si era regolarmente sviluppato sin dall'origine.La pronuncia conferma, dunque, la centralità dell'accertamento delle concrete modalità di svolgimento della prestazione ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro, anche quando la collaborazione si inserisca in un contesto caratterizzato da legami familiari.La natura familiare dei rapporti personali intercorrenti tra le parti e il conseguente carattere informale delle comunicazioni non escludono, di per sé, la subordinazione, ove dall'esame complessivo delle risultanze istruttorie emerga che la prestazione sia stata resa nell'ambito dell'organizzazione datoriale e sotto il potere direttivo e organizzativo dell'altra parte. Una volta accertata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, resta conseguentemente esclusa la possibilità di ricondurre la medesima prestazione all'impresa familiare, istituto avente carattere residuale.Sulla base di tali considerazioni, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando la decisione impugnata.
RETRIBUZIONE
Anticipazioni sulle future retribuzioni e "pacto de compensando" nell'esclusione delle differenze retributive
Lavoro subordinato – Differenze retributive, TFR e indennità di mancato preavviso – Somme indebitamente incassate dalla lavoratrice – Qualificazione come anticipazioni sulle future retribuzioni – Pacto de compensando – Compensazione impropria e di fatto – Natura non transattiva dell'accordo – Forma scritta ad probationem non necessaria – Prova per presunzioni desunta dalla prestazione resa gratuitamente – Compensazione volontaria di crediti futuri
In tema di rapporto di lavoro subordinato, non spettano al lavoratore differenze retributive, trattamento di fine rapporto e indennità di mancato preavviso ove le somme dallo stesso indebitamente incassate dal patrimonio datoriale siano state concordemente qualificate dalle parti come anticipazioni sulle future retribuzioni mensili, in seno a un pacto de compensando avente a oggetto una compensazione impropria e di fatto, sganciata dai limiti codicistici. Un simile accordo, in mancanza di reciproche concessioni, non ha natura transattiva e non richiede pertanto la forma scritta ad probationem. La sua esistenza può essere desunta in via presuntiva dal contegno extraprocessuale del lavoratore che, per un apprezzabile lasso di tempo, abbia continuato a prestare la propria attività senza percepire alcuna retribuzione e a fronte del solo versamento della contribuzione, condotta valorizzabile quale riconoscimento del debito, restando l'individuazione dei fatti noti e l'accertamento della loro rispondenza ai requisiti di gravità, precisione e concordanza riservati al giudice del merito e censurabili in sede di legittimità nei soli limiti del vizio di motivazione. Con la compensazione volontaria, del resto, le parti possono disporre direttamente della compensazione di crediti già esistenti oppure fissare le condizioni, derogatorie rispetto a quelle di legge, necessarie e sufficienti per il prodursi in futuro dell'effetto compensativo, sicché non osta alla validità del patto la natura futura del credito retributivo del lavoratore.
Il giudizio trae origine dal rapporto di lavoro subordinato intercorso tra una lavoratrice, adibita a mansioni di segretaria, e uno studio legale associato. Tra il 2014 e il 2015 la lavoratrice si era ripetutamente appropriata di somme di denaro dello studio, per un importo complessivo di euro 108.169,21. Le parti avevano concordato che la lavoratrice potesse trattenere tali somme, qualificandole come anticipazioni sulle retribuzioni mensili che sarebbero maturate in seguito, e da gennaio 2018 a giugno 2019 la lavoratrice aveva continuato a prestare la propria attività senza percepire alcuna retribuzione, a fronte del solo versamento della contribuzione. Cessato il rapporto, la lavoratrice ricorreva con decreto ingiuntivo per euro 94.310,72 a titolo di differenze retributive, trattamento di fine rapporto e indennità di mancato preavviso.Lo studio legale proponeva opposizione al decreto ingiuntivo, deducendo l'esistenza di un patto in forza del quale la lavoratrice era stata autorizzata a trattenere le somme indebitamente incassate a titolo di anticipazione sulle future retribuzioni. Il Tribunale accoglieva l'opposizione, ritenendo raggiunta la prova dell'accordo compensativo sulla base del contegno extraprocessuale della dipendente, che aveva prestato la propria opera a titolo gratuito per circa un anno e mezzo.La Corte d'appello di Torino confermava la decisione di primo grado, qualificando l'intesa raggiunta tra le parti nei termini di un pacto de compensando, avente a oggetto una compensazione impropria e «di fatto». I giudici di merito osservavano che l'effettività dell'accordo non era stata messa in discussione dalla lavoratrice nella comparsa di costituzione, avendo la stessa contestato soltanto in udienza, e dunque tardivamente, non il contenuto del patto bensì la mancanza della forma scritta ad probationem, sull'assunto della natura transattiva dell'accordo, assunto ritenuto erroneo dai giudici di merito per la mancanza di reciproche concessioni. La condotta della dipendente, che aveva continuato a lavorare gratuitamente da gennaio 2018 a giugno 2019, veniva valorizzata quale riconoscimento del debito e quale conferma fattuale dell'esistenza dell'accordo. Era invece respinto l'appello incidentale dello studio, volto a ottenere in via riconvenzionale il risarcimento del danno.La lavoratrice proponeva ricorso per cassazione, cui lo studio legale resisteva con controricorso contenente ricorso incidentale. La Corte ha rigettato entrambe le impugnazioni, ritenendo immune da censure la ricostruzione dei giudici di merito, che avevano ravvisato nell'intesa un pacto de compensando idoneo a produrre una compensazione impropria e di fatto tra il credito restitutorio del datore di lavoro e le retribuzioni via via maturate dalla dipendente, con conseguente esclusione di ogni differenza retributiva. Alcun rilievo ostativo poteva attribuirsi alla natura futura del credito retributivo, potendo le parti, con la compensazione volontaria, fissare le condizioni, derogatorie rispetto a quelle di legge, necessarie e sufficienti per il prodursi in futuro dell'effetto compensativo.Quanto alla prova dell'accordo, la Corte ha confermato che l'avere la lavoratrice prestato la propria attività a titolo gratuito per circa un anno e mezzo costituiva un fatto al quale i giudici di merito potevano legittimamente non accordare altra spiegazione se non quella dell'intervenuta intesa compensativa, restando l'apprezzamento degli elementi presuntivi riservato al giudice del merito. È stato parimenti respinto il ricorso incidentale dello studio legale, che aveva chiesto in via riconvenzionale il risarcimento del danno derivante dalle sanzioni e dagli interessi sulle imposte e sui contributi non versati a causa della condotta della dipendente, oltre al riconoscimento della differenza tra l'importo oggetto di appropriazione indebita e quello dovuto a titolo di differenze retributive.
GIORNALISTI
È subordinato il fotoreporter stabilmente inserito nell'organizzazione dell'azienda giornalistica
Lavoro giornalistico – Fotoreporter – Qualificazione del rapporto come subordinato – Condizioni – Assoggettamento al potere direttivo datoriale – Irrilevanza – Stabile inserimento nell'organizzazione del giornale – Necessità.
In materia di attività giornalistica, ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro intercorso tra le parti come autonomo o subordinato, si deve considerare che, in tale ambito, il carattere della subordinazione risulta attenuato per la creatività e la particolare autonomia qualificanti la prestazione lavorativa, nonché per la natura prettamente intellettuale dell'attività stessa, con la conseguenza che, ai fini dell'individuazione del vincolo di subordinazione, rileva specificamente l'inserimento continuativo ed organico delle prestazioni nell'organizzazione d'impresa. Costituisce lavoro subordinato quello svolto dai fotografi che, nel realizzare, pur con autonomia tecnica, foto a corredo informativo degli articoli, così da arricchire ed integrare il testo scritto, risultano stabilmente inseriti nell'assetto organizzativo del giornale, in quanto assicurano il servizio inviando il prodotto in redazione e coprendo in via pressoché esclusiva specifici settori informativi anche mediante l'interlocuzione quotidiana con la redazione, dalla quale ricevono indicazioni su cosa fotografare e sull'affiancamento da garantire al giornalista.
La Corte d'appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha accertato la natura subordinata del rapporto intercorso fra l'ANSA ed un fotoreporter incaricato dalla redazione toscana dell'Agenzia, riqualificando i numerosi contratti di collaborazione professionale e le relative proroghe stipulati fra le parti; ha dichiarato che il lavoratore aveva svolto attività di natura giornalistica con qualifica di corrispondente e, rigettate le domande di pagamento delle differenze retributive proposte dal lavoratore, a fronte delle risultanze della c.t.u. contabile disposta nel corso del giudizio di primo grado, ha condannato l'Agenzia giornalistica al pagamento del t.f.r. ed alla regolarizzazione contributiva, da quantificarsi in altro giudizio.Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione e l'Agenzia, controricorrente, ha proposto a propria volta ricorso incidentale, cui il lavoratore ha resistito con controricorso.Esaminati prioritariamente, per ragioni logico-giuridiche, i motivi di impugnazione di cui al ricorso incidentale, la Corte di cassazione ha rigettato le doglianze dell'Agenzia in ordine all'avvenuto accertamento della natura subordinata del rapporto intercorso con il fotoreporter, richiamando il proprio consolidato orientamento secondo cui, in materia di attività giornalistica, ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro intercorso tra le parti come autonomo o subordinato, il giudice deve considerare che, in tale ambito, il carattere della subordinazione risulta attenuato per la creatività e la particolare autonomia qualificanti la prestazione lavorativa, nonché per la natura prettamente intellettuale dell'attività stessa, con la conseguenza che, ai fini dell'individuazione del vincolo di subordinazione, rileva specificamente l'inserimento continuativo ed organico delle prestazioni nell'organizzazione d'impresa.Con specifico riferimento all'attività di fotoreporter, inoltre, la Corte di cassazione ha rilevato che la pronuncia della Corte d'appello di Roma aveva correttamente applicato il principio di diritto secondo cui costituisce lavoro subordinato quello svolto dai fotografi che, nel realizzare, pur con autonomia tecnica, foto a corredo informativo degli articoli, così da arricchire ed integrare il testo scritto, risultano stabilmente inseriti nell'assetto organizzativo del giornale, in quanto assicurano il servizio inviando il prodotto in redazione e coprendo in via pressoché esclusiva specifici settori informativi anche mediante l'interlocuzione quotidiana con la redazione, dalla quale ricevono indicazioni su cosa fotografare e sull'affiancamento da garantire al giornalista.D'altra parte, la Corte di cassazione, rigettando le censure del ricorrente, ha altresì ritenuto corretta la pronuncia della Corte di merito laddove aveva ascritto l'attività del fotoreporter alla qualifica di corrispondente e non a quella di redattore, atteso che il lavoratore, ancorché fosse stato parte della struttura organizzativa aziendale, non partecipava alla programmazione necessaria per la formazione del prodotto finale, limitando la propria attività ad una dimensione locale e non nazionale.In definitiva, la Corte ha rigettato sia il ricorso principale che il ricorso incidentale, compensando integralmente fra le parti le spese del giudizio di legittimità.


