1. L’adempimento in sintesi

Con la retribuzione del mese di gennaio 2024, i datori di lavoro che applicano il CCNL Metalmeccanica artigiani dovranno corrispondere, nelle more del rinnovo del CCNL Area Meccanica per i lavoratori dipendenti delle aziende artigiane dei Settori Metalmeccanica, Installazione di Impianti, Autoriparazione, Orafi, Argentieri, Affini, e dalle aziende del Settore Odontotecnica, nonché dalle imprese del Restauro di Beni Culturali, scaduto il 31 dicembre 2022, un primo adeguamento economico denominato Acconto su Futuri Aumenti Contrattuali (AFAC). L’adeguamento dovrà essere corrisposto in due tranches, la prima delle quali decorre dal 1 dicembre 2023 ma dovrà essere erogata con il cedolino paga di gennaio 2024.

2. Soggetti interessati

Sono le aziende che applicano il CCNL Metalmeccanici artigiani firmato il 17 dicembre 2021 ed il Verbale economico firmato il 21 dicembre 2023 tra:

- Confartigianato Autoriparazione, Metalmeccanica, Impianti, Orafi, Odontotecnici, Restauro;

- CNA Produzione, Installazione e Impianti, Servizi alla Comunità, Autoriparatori, Artistico e Tradizionale, Benessere e Sanìtà

- CASARTIGIANI

- CLAAI

e

- FIOM-CGIL

- FIM-CISL

- UILM-UIL.

Attenzione: il CCNL firmato il 17 dicembre 2021 ha realizzato l’accorpamento nel C.C.N.L. Area Meccanica delle regolamentazioni contrattuali del Settore Artigiano Metalmeccanica ed Installazione di Impianti , dei Settore Artigiano Orafi, Argentieri ed Affini e del Settore Odontotecnica, come espressamente previsto nell’Accordo di rinnovo del 16 giugno 2021.

3. Novità economiche

Il verbale di accordo prevede la erogazione di una somma denominata Acconto su Futuri Aumenti Contrattuali (AFAC), pari ad euro 96 a regime corrispondenti al 4° livello del settore Metalmeccanica e Installazione di impianti. L’importo sarà corrisposto in due tranches:

a) la prima, pari ad euro 50 euro, dal 1° dicembre 2023 (ma l’erogazione effettiva avverrà con il cedolino paga di gennaio 2024);

b) la seconda pari ad euro 46 euro dal 1° aprile 2024.

Attenzione: l’importo deve essere riparametrato per gli altri livelli e settori.

Lavoratori interessati

Sono tutti i lavoratori dipendenti delle aziende di cui sopra (si ritiene in forza al momento della firma del Verbale, ossia al 21 dicembre 2023 anche se il Verbale non contiene esplicite indicazioni in tal senso).

Avvertenze

A) La erogazione da effettuare con il cedolino paga relativo a gennaio 2024, dovrà recare la espressa indicazione, nel corpo del medesimo, della dizione “Arretrato AFAC”.

B) Si noti che l’importo incide anche sul calcolo della tredicesima mensilità che doveva essere erogata a dicembre 2023, in occasione delle feste natalizie. Pertanto con il cedolino paga di gennaio 2024, I datori di lavoro dovranno procedere al calcolo di tali ratei ulteriori e procedere alla loro erogazione;

C) oltre alla riparametrazione degli importi (vedi infra), è necessario tenere presente che per gli apprendisti si applicano le percentuali di calcolo vigenti al momento dell’erogazione (regola peraltro pacifica), mentre per i lavoratori in part time l’erogazione avviene con criteri di proporzionalità.

Importi riparametrati AFAC

La assistenza sanitaria integrativa 

L’articolo 12 del CCNL affida al Fondo Sanarti (Il Fondo di assistenza sanitaria integrativa dell’artigianato), la gestione della assistenza sanitaria integrativa per I dipendenti delle aziende. Si noti che sono tenute alla iscrizione le imprese artigiane e le piccole e medie imprese per i lavoratori dipendenti in forza, anche part time, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti, ovvero a tempo determinato di durata pari o superiore ai 12 mesi. le iscrizioni non sono dovute nei casi di contratti a termine instaurati per durate inferiori, e successivamente prorogati o rinnovati fino a superare la soglia dei 12 mesi.

Attenzione: gli eventuali lavoratori con contratto intermittente (a chiamata) e a domicilio devono versare I contributi di finanziamento (vedi infra) per tutti i mesi in cui vi è una prestazione effettiva di lavoro e, pertanto, il nominativo del dipendente viene inserito nel flusso UNIEMENS. Il contributo è previsto anche nel caso in cui il Dipendente riceva l’indennità di disponibilità.

Il contributo è pari ad euro 10,42 al mese, per 12 mensilità, integralmente a carico del datore di lavoro.

Anche il Titolare, Socio e Collaboratore di una impresa artigiana può aderire volontariamente a SAN.ARTI. versando la quota di contribuzione annuale al Fondo e accedere alle prestazioni sanitarie e socio sanitarie previste dal Piano sanitario dei Titolari, Soci e Collaboratori. E’ possibile iscrivere il proprio nucleo familiare (coniuge o convivente e figli) versando la quota di contribuzione annuale. Ai Familiari iscritti sono riservate tutte le prestazioni previste nel Piano sanitario dei Familiari.

I consulenti del lavoro e gli altri soggetti di cui alla legge 12/1979, hanno a disposizione un’area riservata per gestire le Aziende iscritte al Fondo associate al loro profilo. Per la registrazione operativamente si compila un form sul sito di Sanarti con i dati necessari e si attende l’invio alla mail indicata delle credenziali di accesso all’Area riservata. Dall’Area riservata il Consulente può associare al proprio profilo tutte le Aziende che assiste per gestirne l’adesione e la contribuzione al Fondo.

Attenzione: la mancata iscrizione al fondo sanitario San.Arti. determina l’obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfetario che dovrà essere chiaramente indicato in busta paga sotto la voce “elemento aggiuntivo della retribuzione” (E.A.R.) pari a 25 euro lordi mensili per 13 mensilità così come previsto dal C.C.N.L. Le prestazioni erogate da San.Arti. costituiscono un diritto soggettivo di matrice contrattuale dei lavoratori. Pertanto l’azienda che ometta il versamento della contribuzione a San.Arti. è altresì responsabile verso i lavoratori non iscritti della perdita delle relative prestazioni sanitarie, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.

Riproduzione riservata Ⓒ