Agenzia delle Entrate, istituita la causale per la riscossione delle sanzioni Inps
Attraverso la risoluzione n. 17/E del 25 marzo 2016, l'agenzia delle Entrate ha comunicato di aver istituito una causale al fine del versamento, tramite modello F24, delle sanzioni amministrative per il mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti.
Attraverso apposita convenzione, datata 9 gennaio 2008 e successivi rinnovi, l'agenzia delle Entrate e l'Istituto nazionale di previdenza sociale (Inps) regolarono il servizio di riscossione, mediante modello F24, per il versamento dei contributi di spettanza dell'Istituto.
Recentemente, attraverso la nota protocollo n. 0023.17/03/2016.0012731, l'Inps ha inoltrato all'Agenzia formale istanza ai fini dell'istituzione di una causale per il versamento delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 2, comma 1 bis, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463.
A tal fine, per consentire il versamento della suddetta sanzione di spettanza dell'Inps, mediante modello F24, attraverso la risoluzione n. 17/E del 25 marzo 2016 viene ora istituita la causale “SAMM” denominata “Sanzioni amministrative - articolo 2, comma 1 bis, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni ed integrazioni”.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, la suddetta causale deve essere esposta nella sezione “Inps”, nel campo “causale contributo”, in corrispondenza, esclusivamente, della colonna “importi a debito versati”, indicando:
- nel campo “codice sede”, il codice della sede Inps presso la quale è aperta la posizione debitoria del contribuente;
- nel campo “matricola Inps/codice Inps/filiale azienda”, è indicato il codice fiscale del contribuente;
- nel campo “periodo di riferimento”, nella colonna “da mm/aaaa”, il mese e l'anno di riscossione del contributo come da diffida notificata al contribuente, nel formato MM/AAAA. La colonna “a mm/aaaa” non deve essere valorizzata.