L'analisi ricostruisce la funzione antifrode dell'articolo 20, comma 1, del Dlgs 375/1993 alla luce della recente prassi Inps. La perdita delle agevolazioni agricole può operare soltanto in presenza di dichiarazioni mendaci o di indebita attribuzione di giornate lavorative, ossia nei casi di rapporti fittizi o di sovrastima delle prestazioni. Resta invece estranea alla fattispecie la mera riqualificazione del rapporto da subordinato ad autonomo, quando l'attività lavorativa risulti effettivamente svolta.

L'art. 20, c. 1, D.Lgs. 375/1993 colpisce le sole dichiarazioni di manodopera mendaci o alterate, restando inapplicabile alla mera riqualificazione.

Dopo la circolare INPS 150/2025 e il messaggio 2370/2026, l'INPS sta riesaminando in autotutela i verbali di recupero e annullando gli addebiti riferiti alla mancata e/o non corretta applicazione dei contratti collettivi, ma mantenendo quelli fondati sul disconoscimento della subordinazione.

In tale quadro, l'art. 20 c. 1 del D.Lgs. 375/1993 deve essere...

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