Il mese di agosto è caratterizzato dalla consueta sospensione degli adempimenti fiscali prevista dall’articolo 37, comma 11-bis, del Dl 223/2006; tutti gli adempimenti tributari e i versamenti in scadenza nel periodo compreso tra il 1° e il 20 agosto possono, infatti, essere effettuati entro il 20 agosto senza applicazione di sanzioni o maggiorazioni.

La tregua estiva, tuttavia, non determina una riduzione degli obblighi fiscali, ma soltanto un differimento temporale. Ne consegue che il 20 agosto ...

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