Anf, chiarimenti Inps per i casi di figli riconosciuti da unico genitore e nuclei con genitore vedovo
Nei casi di nuclei familiari con riconoscimento del figlio da parte di unico genitore (ragazza madre/ragazzo padre), non è necessaria la presentazione di domanda di autorizzazione da parte del cittadino richiedente. Lo precisa l'Inps con messaggio 25 settembre 2019, numero 3466, con il quale interviene in seguito a richieste di chiarimenti finalizzate a una corretta istruttoria delle domande di Assegno per il nucleo familiare nei casi di nucleo familiare composto da unico genitore e dai figli dello stesso.
Si tratta dei nuclei con figlio legalmente riconosciuto da un unico genitore, richiedente la prestazione, o nuclei in cui uno dei genitori è deceduto e, quindi, l'altro risulta vedovo/a.
Le procedure telematiche di presentazione e gestione delle domande di Anf, nei casi in cui rilevino la presenza nel nucleo di un solo genitore, richiedente la prestazione, non operano l'istruttoria automatica, in quanto è necessaria la verifica da parte dell'Istituto.
In ogni caso, viene precisato che quando è stato verificato il diritto alla prestazione relativamente alla tipologia e composizione del nucleo e/o la presenza di eventuale autorizzazione all'assegno nucleo familiare, vi è la possibilità di sbloccare l'istruttoria.
È importante ricordare che, l'autorizzazione Anf è necessaria:
- quando venga richiesta l'inclusione di determinati familiari nel nucleo;
- nei casi di possibile duplicazione di pagamento;
- per applicare l'aumento dei livelli reddituali.
Ne deriva che, nelle ipotesi di nuclei con riconoscimento del figlio da parte di unico genitore e/o genitori vedovi con figli propri e del coniuge deceduto, non è ravvisabile la possibile duplicazione del pagamento e, di conseguenza, non si ritiene la presentazione di domanda di autorizzazione da parte del cittadino richiedente.
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