Adempimenti

ANF, nuove modalità di presentazione delle domande dal 1° aprile 2019

immagine non disponibile

di Emanuela Molteni

Con circolare n. 45 del 22 marzo 2019 l'INPS rende noto che, con decorrenza dal 1° aprile 2019, le domande di assegno per il nucleo familiare dei lavoratori dipendenti da aziende attive nel settore privato non agricolo dovranno essere presentate direttamente all'istituto, esclusivamente in modalità telematica. Per il settore agricolo, la domanda continuerà ad essere presentata al datore di lavoro con il modello "ANF/DIP" (SR16) cartaceo come attualmente previsto.

Tale nuovo adempimento si accoda, in primis, al lungo processo di crescita mosso dall'Istituto a partire dal 2011 e finalizzato all'efficienza amministrativa nonché all'aumento della qualità delle prestazioni nei confronti dei cittadini e delle imprese a fronte di una necessaria riduzione dei tempi e dei costi di produzione; in secondo luogo lo stesso si è reso necessario per assicurare una maggiore aderenza alla nuova normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Pertanto, con decorrenza dalla predetta data, le domande per la prestazione familiare sinora presentate dai lavoratori interessati ai propri datori di lavoro utilizzando il modello "ANF/DIP" (SR16), dovranno essere presentate esclusivamente all'INPS e non più al proprio datore di lavoro.

Il lavoratore interessato potrà fare richiesta mediante uno dei seguenti canali messi a disposizione dall'istituto previdenziale:
•WEB, tramite il servizio on-line dedicato, accessibile dal sito www.inps.it, se in possesso di PIN dispositivo, di una identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2 o Carta Nazionale dei Servizi. (Il servizio sarà disponibile dal 1° aprile 2019);
•Patronati e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN.

In caso di domanda di assegno per il nucleo familiare da parte di lavoratori di ditte cessate o fallite, la prestazione familiare verrà erogata direttamente dall'Istituto. In tal caso, il lavoratore potrà presentare la richiesta, oltre che con i canali sopra esposti, anche mediante Contact Center multicanale, chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803 164 o da telefono cellulare il numero 06 164164, se in possesso di PIN.

Le domande presentate in via telematica all'INPS, a decorrere dal 1° aprile 2019, saranno istruite dall'Istituto per la definizione del diritto e della misura della prestazione familiare richiesta. In tale sede, l'INPS:
-calcolerà gli importi massimi spettanti al lavoratore in relazione alle caratteristiche del proprio nucleo familiare (reddito, composizione, eventuali autorizzazioni) e li renderà disponibili al datore di lavoro, che potrà prenderne visione attraverso una specifica utility (in attesa di pubblicazione, disponibile dal 1° aprile 2019), presente nel Cassetto previdenziale aziendale, con specifica indicazione del codice fiscale del lavoratore ed eventualmente di quello del richiedente, qualora i due soggetti non coincidano. Con riguardo a tale modalità, non è chiaro se la consultazione potrà avvenire per singolo codice fiscale del lavoratore richiedente ovvero l'istituto metterà a disposizione una apposita funzionalità per il download massivo degli importi in parola, finalizzata ad agevolare le aziende di medie o grandi dimensioni;
-provvederà ad inviare al lavoratore richiedente esclusivamente gli eventuali provvedimenti di reiezione. In ogni caso, l'utente potrà prendere visione dell'esito della domanda presentata accedendo con le proprie credenziali alla specifica sezione "Consultazione domanda", disponibile nell'area riservata.

Le nuove modalità telematiche si rendono necessarie non solo con riguardo a nuove richieste di prestazione intervenute dal 1° aprile, ma anche con riguardo a variazioni della composizione del nucleo familiare (mediante procedura "ANF DIP") nonché in caso di autorizzazioni agli assegni (mediante procedura "Autorizzazione ANF" corredata della documentazione necessaria per definire il diritto alla prestazione stessa). In questa seconda ipotesi, in caso di accoglimento, la struttura territoriale competente non invierà più al cittadino richiedente il provvedimento di autorizzazione (modello "ANF43"), ma procederà alla successiva istruttoria della domanda di "ANF DIP". In caso di reiezione, invece, sarà inviato al richiedente il relativo provvedimento (modello "ANF58").

Ancorché l'istituto fornisca gli importi massimi mensili spettanti per ciascun lavoratore, sarà onere del datore di lavoro calcolare l'importo effettivamente spettante al richiedente, in relazione alla tipologia di contratto sottoscritto e alla presenza/assenza del lavoratore nel periodo di riferimento. La somma corrisposta mensilmente non potrà comunque eccedere quella indicata dall'Istituto.

Il datore di lavoro erogherà gli importi per la prestazione familiare con le consuete modalità, unitamente alla retribuzione mensile, e provvederà al relativo conguaglio con le denunce mensili.

Con riguardo agli arretrati, il datore di lavoro potrà pagare al lavoratore e conguagliare attraverso il sistema Uniemens esclusivamente gli assegni relativi ai periodi di paga durante i quali il lavoratore è stato alle sue dipendenze. Per prestazioni familiari relative ad anni precedenti, per periodi lavorativi alle dipendenze di un datore di lavoro diverso da quello attuale, dovranno essere liquidate dal datore di lavoro presso cui il lavoratore prestava la propria attività lavorativa nel periodo richiesto.

Le prestazioni richieste mediante domande cartacee presentate entro il 31 marzo 2019 risultano valide e saranno erogate nonché conguagliate dal datore di lavoro entro la denuncia Uniemens relativa al mese di giugno 2019. Dopo la predetta data non sarà più possibile effettuare conguagli per assegni per il nucleo familiare che non siano stati richiesti con le nuove modalità telematiche.

Attualmente l'istituto non ha rilasciato un periodo transitorio per adeguarsi alle nuove modalità di presentazione. Ci auguriamo pertanto che alla prossima data del 1° aprile gli applicativi per la presentazione e ricezione delle domande siano operativi e che l'istituto presenti per tempo, le relative circolari esplicative per lavoratori e datori di lavoro.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©