Previdenza

Ape aziendale meno onerosa dell’isopensione

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di Fabio Venanzi

A Tuttolavoro, l’evento de «Il Sole 24 Ore» dedicato a lavoro e previdenza, si è parlato, lunedì scorso, anche delle varie forme di accompagnamento alla pensione.

La legge 92/12 ha introdotto l’ isopensione , accessibile quei lavoratori a cui mancano non più di quattro anni per raggiungere il diritto alla pensione di vecchiaia (o anticipata). L’azienda, nell’effettuare l’esodo di tali soggetti prossimi alla pensione, dovrà accollarsi sia l’assegno di accompagnamento fino al raggiungimento dei requisiti ordinariamente previsti per l’accesso alla pensione, sia la contribuzione utile per raggiungere il diritto all’assegno pensionistico definitivo. L’importo dell’assegno spettante è pari alla pensione che spetterebbe al lavoratore al momento dell’accesso all’isopensione, senza tener conto della contribuzione figurativa versata successivamente dall’azienda.

Su questo assegno non è attribuita la perequazione automatica, si applica l’Irpef, viene erogata la tredicesima mensilità, non spettano gli assegni per il nucleo familiare e non possono essere effettuate trattenute per riscatto e ricongiunzione. Inoltre la prestazione non è reversibile, salvo il diritto dei beneficiari di riscuotere la pensione indiretta. Al raggiungimento del diritto a pensione, l’assegno mensile viene ricalcolato tenendo conto dell’ulteriore contribuzione aggiuntiva versata dall’azienda nel corso dell’isopensione. L’operazione si rivela molto onerosa per l’azienda esodante, ma l’assegno pensionistico del lavoratore viene calcolato come se il rapporto di lavoro fosse proseguito normalmente.

Meno oneroso l’anticipo pensionistico aziendale introdotto dall’ultima legge di bilancio dove i datori di lavoro, gli enti bilaterali e i fondi di solidarietà, possono intervenire per ridurre l’incidenza della rata di ammortamento del prestito sulla futura pensione. Nell’ Ape aziendale (che si basa sull’Ape volontaria) il lavoratore subirà per 20 anni una riduzione dell’assegno pensionistico al fine di restituire quanto percepito nel periodo tra la cessazione del rapporto di lavoro e l’età prevista per la pensione di vecchiaia. L’Ape – esente da imposizione fiscale e pagata per 12 mensilità – può essere attivata solo se mancano non più di 3tre anni e sette mesi per la pensione e a condizione che ill lavoratore abbia compiuto 63 anni. Pertanto non è possibile ricorrere all’Ape da parte dei lavoratori prossimi alla pensione con il requisito della pensione anticipata. Le aziende sono tenute a versare in un’unica soluzione all’Inps un contributo correlato alla retribuzione percepita nell’ultimo anno antecedente la cessazione in modo da incrementare la futura pensione. L’importo è ragguagliato al periodo di durata dell’anticipo pensionistico. Il contributo va versato entro il mese di erogazione della prima mensilità dell’anticipo. Con l’Ape aziendale una parte del costo dell’operazione viene sostenuto dal lavoratore, che sarà chiamato a restituire l’anticipo nel corso degli anni di pensione, mentre l’azienda si impegna a versare una contribuzione aggiuntiva per mitigare gli effetti dell’uscita anticipata.

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