Adempimenti

Artigiani senza infortuni, approvato lo sconto Inail per il 2018

di Paola Sanna

L'articolo 1, comma 780, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ha previsto una specifica riduzione dei premi dovuti dalle imprese artigiane per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, e il comma 781 dello stesso provvedimento normativo ha stabilito altresì il riconoscimento di questa riduzione a favore delle aziende artigiane, che:

- risultino in regola con tutti gli obblighi previsti dal Dlgs 81/2008 e dalle specifiche normative di settore;

- abbiano effettuato interventi di prevenzione;

- non abbiano denunciato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio.

Con la determina 31 luglio 2018, n. 330, l'istituto assicuratore ha attestato che sussistono le condizioni per definire l'entità dello sconto anche per l'intera annualità 2018 e pertanto, come di consueto, con decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con quello dell'Economia e delle Finanze, è stato adottato il provvedimento registrato in Corte dei conti lo scorso 18 ottobre - che ha fissato nella misura del 7,09%, l'entità dello sconto in vigore per l'annualità 2018.

Ciò significa che in fase di autoliquidazione Inail nel prossimo mese di febbraio, le imprese artigiane aventi diritto alla riduzione, dovranno determinare l'ammontare di quanto dovuto a titolo di regolazione anno 2018, riconoscendo lo sconto pari - come si è detto - al 7,09% dell'intero premio 2018 ed escludendo però dal calcolo, come di consueto in queste fattispecie, l'ammontare del premio dovuto a titolo di rata anticipata per l'anno 2019.

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