01 marzoDIRIGENTI MAGAZZINI GENERALI
IstitutoAspettativa
Adempimento
1. A decorrere dall’1.3.2026, all’art. 15 del C.C.N.L. 31.5.2023 viene aggiunto il seguente comma 3 bis:
“3.bis. Per i Dirigenti che, ai sensi dell’art. 1 della legge 18.7.2025, n. 106, usufruiscono del congedo non retribuito fino ad un massimo di 24 mesi, continuativi o frazionati, a causa dell’insorgere di malattie oncologiche, invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari ad almeno il 74%, è dovuta, a totale carico del datore e per l’intero periodo di fruizione del congedo, la contribuzione al Fondo di assistenza sanitaria integrativa Fasdac”
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