1. 1. L’adempimento in sintesi

Il decreto legge 48/2023 cd. Lavoro istituisce, dal 1° gennaio 2024, la misura nazionale di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, denominata Assegno di inclusione (AdI), finalizzata a contrastare i fenomeni della povertà, fragilità ed esclusione sociale delle categorie più deboli della popolazione, mediante percorsi di inserimento sociale, di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro (artt. da 1 a 13). Tuttavia un comunicato pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro ha anticipato al 18 dicembre 2023 la data di decorrenza utile per la presentazione delle relative domande. La circolare INPS n. 105 del 16 dicembre 2023 ha illustrato le modalità attuative.

2. 2. Soggetti interessati

Il beneficio sarà riconosciuto ai soli nuclei familiari (non ai singoli soggetti come accadeva nel reddito di cittadinanza) aventi come componenti:

- soggetti disabili,

- minorenni,

- soggetti con almeno sessanta anni di età

- ovvero componenti in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione. La condizione di svantaggio e l’inserimento in programmi di cura e assistenza dei servizi sociosanitari certificati dalle pubbliche Amministrazioni devono sussistere prima della presentazione della domanda dell’Adi.

Attenzione: se un nucleo familiare non annovera, al proprio interno, uno dei soggetti sopra elencati, non potrà accedere al beneficio pur se in possesso di tutti i requisiti soggettivi ed economici richiesti.

3. 3. Requisiti

Requisiti soggettivi

I nuovi requisiti soggettivi prevedono, tra gli altri, la residenza in Italia del richiedente per almeno cinque anni (di cui gli ultimi due in modo cumulativo), anziché dieci anni come nel precedente reddito di cittadinanza (RdC). Inoltre rispetto al vecchio reddito di cittadinanza sono ora inclusi anche i titolari dello status di protezione internazionale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251.

Requisiti economici

In particolare il nucleo familiare del richiedente deve possedere congiuntamente:

1) un valore dell’ISEE, in corso di validità, non superiore a euro 9.360;

2) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza;

Qualora il nucleo familiare sia composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni, ovvero da persone di tale età insieme ad altri familiari in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza (quest’ultima è una novità rispetto al precedente reddito di cittadinanza), la soglia del reddito familiare è fissata in euro 7.560 annui. Il requisito dell’età pari o superiore a 67 anni deve intendersi adeguato agli incrementi della speranza di vita.

3) un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini ISEE non superiore ad euro 30.000;

Rispetto ai precedenti requisiti economici stabiliti per il reddito di cittadinanza viene precisato che la casa di abitazione, per essere considerata al di fuori del patrimonio immobiliare, deve avere un valore ai fini dell’imposta municipale propria (IMU) non superiore a euro 150.000. In difetto rientra nel valore del patrimonio immobiliare.

4) un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni minorenne successivo al secondo;

Attenzione: i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo.

4. 4. Importi e durata del beneficio

5. 5. Obblighi formativi

L’accesso all’Assegno di inclusione richiede una serie di adempimenti (comunicativi, formativi ec.), anche periodici, a carico dei componenti del nucleo familiare beneficiario. I componenti del nucleo familiare con disabilità o di età pari o superiore a sessanta anni o inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere possono comunque richiedere l’adesione volontaria (non esiste un obbligo in tal senso) a un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo o all’inclusione sociale. I beneficiari dell’Adi, appartenenti alla fascia di età compresa tra i diciotto e i 29 anni, devono avere adempiuto all’obbligo scolastico o essere iscritti e frequentare percorsi di istruzione per adulti di primo livello o comunque funzionali all’adempimento dell’obbligo di istruzione.

6. 6. Come fare per

La domanda si presenta all’INPS, anche attraverso i patronati ed i centri di assistenza fiscale (questi ultimi sono però tenuti previamente a sottoscrivere una convenzione con l’INPS). In particolare la domanda può essere presentata dal 18 dicembre 2023:

A) direttamente dal sito internet www.inps.it, accedendo tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica) nell’apposita sezione dedicata all’Adi;

B) presso gli Istituti Patronati di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152;

C) presso i Centri di Assistenza fiscale (CAF) (solo a partire dal 1° gennaio 2024).

Attenzione: qualora nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di svantaggio, , il richiedente, in fase di presentazione della domanda, deve auto dichiarare il possesso della relativa certificazione specificando:

- l’amministrazione che l’ha rilasciata;

- il numero identificativo, ove disponibile;

- la data di rilascio;

- l’avvenuta presa in carico e l’inserimento in un progetto personalizzato o in un programma di cura, con l’indicazione della decorrenza e specificando l’amministrazione responsabile del progetto o del programma, se diversa dall’amministrazione che ha certificato la condizione di svantaggio.

 

Per ricevere il beneficio economico, il soggetto interessato deve effettuare l’iscrizione presso il sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa SIISL , al fine di sottoscrivere un patto di attivazione digitale con il quale autorizza la trasmissione dei dati relativi alla domanda ai centri per l’impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all’attività di intermediazione, nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro.


Attenzione: l’iscrizione al SIISL e la sottoscrizione del PAD possono essere effettuate contestualmente alla presentazione della domanda.

7. 7. Vicende successive

Dal mese successivo a quello di sottoscrizione del patto di attivazione digitale, decorre il beneficio; dopo 7 giorni viene consegnata la Carta di Inclusione.

Il percorso di attivazione digitale (PAD)

ll percorso di attivazione è innescato automaticamente dal SIISL attraverso l’invio automatico dei dati del nucleo familiare al servizio sociale del comune di residenza per l’analisi e la presa in carico dei componenti con bisogni complessi e per l’attivazione degli eventuali sostegni. A seguito dell’invio automatico, i beneficiari devono presentarsi per il primo appuntamento presso i servizi sociali entro centoventi giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale.

Successivamente ogni novanta giorni i beneficiari, diversi dai soggetti attivabili al lavoro, sono tenuti a presentarsi ai servizi sociali, o presso gli istituti di patronato, per aggiornare la propria posizione. In caso di mancata presentazione, il beneficio economico è sospeso.

Nell’ambito del percorso personalizzato può essere previsto l’impegno alla partecipazione a progetti utili alla collettività.

Attenzione: Il componente del nucleo familiare beneficiario dell’Assegno di inclusione, purché attivabile al lavoro, è tenuto ad accettare un’offerta di lavoro che abbia le seguenti caratteristiche:

a) si riferisca a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato senza limiti di distanza nell’ambito del territorio nazionale;

b) si riferisca a un rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale non inferiore al 60 per cento dell’orario a tempo pieno;

c) la retribuzione non sia inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

d) si riferisca ad un contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, qualora il luogo di lavoro non disti più di 80 chilometri dal domicilio del soggetto o sia raggiungibile in non oltre 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico.


Se nel nucleo familiare sono presenti figli con età inferiore a quattordici anni (e solo in questo caso), anche qualora i genitori siano legalmente separati, l’offerta va accettata se il luogo di lavoro non eccede la distanza di 80 chilometri dal domicilio del soggetto o comunque è raggiungibile nel limite temporale massimo di 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico.


L’accettazione di un’offerta di lavoro di durata compresa tra uno e sei mesi, come desumibile dalle comunicazioni obbligatorie o dalle comunicazioni trasmesse all’INPS dal lavoratore, qualora preveda una retribuzione superiore a 3.000 euro annui che comporterebbe la decadenza dell’Adi, determina, per il periodo di durata del rapporto di lavoro, la sospensione dell’erogazione del beneficio al nucleo familiare. Al termine del rapporto di lavoro, come desumibile dalle comunicazioni obbligatorie, l’INPS riprende l’erogazione del beneficio per il periodo residuo di fruizione dello stesso.

Riproduzione riservata Ⓒ